Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Una detenzione dei cani in grado di rispondere ai bisogni di questi animali pone ai detentori esigenze molto più elevate di quanto non si pensi comunemente. E’ infatti spesso l’insufficienza delle conoscenze specialistiche da parte dei detentori a causare problemi con i cani. Per questo, conformemente al capoverso 1, i futuri detentori di cani dovranno seguire almeno un corso teorico in cui verranno fornite le conoscenze di base riguardanti l’animale, i suoi bisogni e il modo di trattarlo nonché gli obblighi del detentore. La durata massima del corso sarà verosimilmente di un giorno. Le persone che lo frequentano dovranno fornirne la prova.

La seconda misura prevista è che, entro un anno dal momento in cui è in possesso del cane, il detentore frequenti insieme al suo cane un corso di educazione canina (capoverso 2). Le persone che lo frequentano dovranno fornirne la prova.

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell’articolo 34b capoverso 4 introdotto nell’aprile 2006. L’autorità cantonale può ordinare i provvedimenti che ritiene più opportuni per garantire un trattamento adeguato all’animale. Essa ha la possibilità di obbligare i detentori a frequentare un corso di educazione canina o di verificare le conoscenze da essi acquisite se ha accertato delle lacune nel modo di trattare il cane. Nel caso in cui l’autorità cantonale ritenesse il detentore non in grado di tenere un cane, essa può emanare, quale misura estrema, un divieto di detenzione ai sensi dell’articolo 23 della legge.

L’Ufficio federale può riconoscere i corsi finalizzati a formare le persone che si occupano di cani (capoverso 4). I detentori di cani si trovano confrontati al problema del come riconoscere una scuola competente che offra corsi per i cani e i loro detentori. Per questa ragione, è previsto che, su base volontaria, si possano far valutare e riconoscere i corsi secondo criteri definiti. Si è invece rinunciato all’introduzione di un obbligo generalizzato di formazione in quanto non verificabile visto che per le scuole non è previsto né l’obbligo di notificazione né l’obbligo dell’autorizzazione.

Capitolo 4: Animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali e allevamento di animali da compagnia a titolo professionale

L’ordinanza sulla protezione degli animali attualmente in vigore contempla solo poche disposizioni riguardanti in modo specifico gli animali da compagnia; si tratta di disposizioni sui cani, sulle pensioni e i rifugi, sull’allevamento e la detenzione professionali di animali da compagnia, sulle dimensioni minime dei parchi per cani e gatti nonché sugli interventi e sulle pratiche vietate. Spesso le associazioni attive nel settore della protezione degli animali e le stesse autorità d’esecuzione hanno lamentato l’assenza di disposizioni riguardanti in modo specifico la detenzione degli animali da compagnia poiché in sede di esecuzione le disposizioni generali si sono rivelate insufficienti. Le cerchie agricole hanno criticato il fatto che la detenzione degli animali da reddito è estremamente dettagliata e restrittiva mentre la detenzione degli animali da compagnia sottostà ad una regolamentazione del tutto generica.

L’introduzione di nuove disposizioni riguardanti gli animali da compagnia intende focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su temi rimasti per diversi anni un po’ all’ombra di questioni più pressanti quali la detenzione degli animali da reddito e gli esperimenti sugli animali. Ai fini dell’applicazione di dette disposizioni è necessario promuovere l’informazione della popolazione e la formazione dei detentori con metodi adeguati di comunicazione, informazione e formazione così come previsto nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

I requisiti minimi per la detenzione di diversi animali da compagnia figurano negli allegati 1 e 2. Detti allegati contemplano anche i requisiti minimi per la detenzione, molto frequente, di alcune specie di animali selvatici che non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione quali i porcellini d’India, i criceti, i cincillà, i pappagallini ondulati, i canarini (allegato 2 tabelle 21 e 22), i rettili (tabella 25), gli anfibi (tabella 26) e i pesci Koi (tabella 28). Molto spesso la loro detenzione non soddisfa sufficientemente le esigenze tipiche della specie.