Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
- 32 -
Sezione 1: Animali da compagnia
Art. 74 Definizione
L’articolo 74 corrisponde all’attuale articolo 34c capoverso 2.
Art. 75 Detenzione
Secondo il capoverso 1, le prescrizioni sulla detenzione degli animali di cui al capitolo 1 (Prescrizioni generali sulla detenzione di animali), capitolo 3 (Animali domestici) e capitolo 5 (Animali selvatici) si applicano anche agli animali da compagnia.
Il capoverso 2 precisa i requisiti che devono essere rispettati affinché gli animali possano esprimere il comportamento tipico della specie. Poiché la categoria degli animali da compagnia comprende tutta la gamma di animali vertebrati che va dai pesci ai mammiferi e le esigenze di questi animali variano molto fra loro, si è rinunciato, per ragioni di spazio, a introdurre disposizioni dettagliate per le esigenze di ogni animale.
Art. 76 Contatti sociali
Secondo l’articolo 76 gli animali da compagnia di specie sociali devono essere tenuti con i conspecifici. Ciò è essenziale per il loro benessere. Le interazioni sociali arricchiscono la vita degli animali e rappresentano una buona possibilità di occupazione. La formulazione dell’articolo non è assoluta per evitare che la morte di un partner sociale implichi sempre necessariamente la sostituzione con uno nuovo. Cani e gatti che abbiano sufficiente contatto con l’uomo e ai quali siano offerte sufficienti possibilità di occupazione possono anche essere tenuti da soli.
Sezione 2: Pensioni e rifugi per animali e allevamento di animali da compagnia a titolo professionale
Art. 77 Definizione
L’articolo 77 corrisponde all’attuale articolo 34c capoverso 1. Poiché i rifugi detengono spesso animali a cui i proprietari hanno rinunciato questa categoria va indicata esplicitamente.
Art. 78 Obbligo di notificazione per pensioni e rifugi per animali e per allevamenti di animali da compagnia a
titolo professionale
L’articolo 78 corrisponde all’attuale articolo 34d.
Capitolo 5: Animali selvatici
Il capitolo dedicato agli animali selvatici è già stato riveduto nel 2001. Allora era stato rimaneggiato l’allegato 2 nel quale figurano i requisiti minimi per la detenzione degli animali selvatici. Nella nuova ordinanza il capitolo è stato adattato alla terminologia e alle usanze attuali il che ha portato ad una profonda ristrutturazione anche se sostanzialmente il contenuto dell’attuale ordinanza è rimasto invariato. Diversi requisiti minimi per la detenzione degli animali selvatici sono stati nuovamente adeguati. Nuove sono le prescrizioni che disciplinano la detenzione di pesci e di decapodi. Inoltre, nelle tabelle dell’allegato 2, sono stati inseriti i requisiti minimi per gli animali selvatici la cui detenzione non necessita di un’autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci Koi). La nuova ordinanza prevede inoltre la possibilità di tenere lontre giganti, kivi, tartarughe marine, coccodrilli, tuatare, iguane terrestri delle Galapagos, iguane rinoceronte e salamandre giganti solo se la perizia di un esperto riconosciuto attesta che le condizioni per una detenzione adeguata dell’animale sono soddisfatte (cfr. art. 85 e art. 86 lett. f).