Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 79 Definizione

L’articolo 79 capoverso 1 definisce gli animali selvatici. Per animali selvatici si intendono tutti i vertebrati, eccetto gli animali domestici, e i decapodi. Gli esperti sono concordi nell’affermare che i decapodi provano dolore in quanto è possibile comprovare i danni dovuti alla detenzione e osservare i mutamenti comportamentali che si manifestano come reazione ai fattori di stress.

Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 35.

Art. 80 Divieto di dare da mangiare agli animali

L’articolo 80 corrisponde all’attuale articolo 36 dal quale, tuttavia, è stata stralciata la deroga riguardante gli impianti per uccelli acquatici. Se gli animali ricevono degli alimenti in modo incontrollato, una loro alimentazione equilibrata non è più garantita.

Art. 81 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco

Il capoverso 1 prevede per i pesci destinati a impieghi specifici una deroga alla disposizione secondo cui determinate sostanze possono essere utilizzate solo su indicazione del veterinario. Restano tuttavia applicabili le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici. L’impiego di anestetici riduce lo stress e il rischio di ferimento dei pesci allorquando occorre procedere alla raccolta dei materiali per la riproduzione. I pescicoltori dispongono della formazione e dell’esperienza necessarie per un impiego a regola d’arte di determinate sostanze. Per quanto riguarda i pesci piccoli, principalmente i pesci tenuti in acquari, la loro uccisione rappresenta un problema dal profilo della protezione degli animali. Per questo, nell’ambito del commercio di articoli zoologici e dell’acquariofilia devono essere disponibili alcune sostanze anestetizzanti che, a determinate dosi, consentano una morte rapida e indolore dei pesci piccoli.

Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 37.

Sezione 2: Autorizzazione per la detenzione di animali selvatici

Art. 82 Detenzioni di animali selvatici a titolo professionale

In base all’articolo 7 capoverso 1 LPAn, tutte le detenzioni di animali selvatici a titolo professionale sono soggette, come già in passato, all’obbligo d’autorizzazione (articolo 82 capoverso 1). Il capoverso 4 precisa che per la detenzione di alcune specie animali non è necessaria alcuna autorizzazione.

Il capoverso 2 lettera a corrisponde all’attuale articolo 38 lettera a con la sola differenza che vi è stata integrata l’attuale lettera d (esposizioni temporanee di animali).

Secondo la lettera b sono da considerare detenzioni professionali di animali selvatici anche gli stabilimenti che tengono animali selvatici per trattamenti medici (ad es. pesci per il trattamento dei pazienti affetti da psoriasi). Si vogliono così garantire una detenzione e un trattamento professionali. In questa categoria non rientrano invece più gli stabilimenti in cui sono tenuti animali selvatici a scopi sperimentali. Essi sottostanno all’obbligo d’autorizzazione di cui all’articolo 165 e sono sufficientemente controllati nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni sugli esperimenti animali.

La lettera c corrisponde all’attuale articolo 38 capoverso 1 lettera c e prevede che anche gli stabilimenti nei quali sono allevati pesci per la pesca sono da considerare detenzioni professionali.

Il capoverso 3 sancisce le eccezioni al capoverso 2. Nella nuova ordinanza, le aziende di piscicoltura sono considerate detenzioni di animali selvatici a titolo professionale e sono quindi soggette all’obbligo dell’autorizzazione. Il trattamento professionale dei pesci commestibili richiede infatti un elevato livello di conoscenze ed è necessario garantire il controllo da parte delle autorità delle condizioni di detenzione. Si continua invece a rinunciare ad un’autorizzazione per