Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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i vivai per la detenzione temporanea dei pesci commestibili e per gli acquari individuali poiché il carico di lavoro legato all’attività di controllo sarebbe ingente. In questi casi una detenzione adeguata dei pesci va garantita mediante la formazione e l’informazione.
Secondo il capoverso 4 non è necessaria alcuna autorizzazione per la detenzione delle specie contrassegnate con una e nella tabella 21 (ad es. porcellino d’India, criceto, topo, ratto) e con una f nella tabella 22 (canarini, estrildidi, pappagallini e pappagalli fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini). Le detenzioni e gli allevamenti professionali di una o più delle specie menzionate devono essere notificati all’autorità cantonale (cfr. art. 78).
Art. 83 Ricorso a specialisti
Conformemente all’articolo 83, le detenzioni professionali di animali selvatici aperte al pubblico, fatta eccezione per le esposizioni temporanee di animali, dovranno affidarsi a un veterinario per sorvegliare regolarmente lo stato di salute degli animali ed adottare tutte le misure profilattiche necessarie e a un biologo dei giardini zoologici per assistere e consigliare la direzione della detenzione su tutte le questioni riguardanti il trattamento e la cura degli animali, la pianificazione degli effettivi, l’allestimento o la costruzione di parchi. L’esperienza ha dimostrato che soprattutto negli stabilimenti senza una direzione scientifica mancano spesso le conoscenze necessarie a garantire una detenzione adeguata degli animali selvatici. Gli specialisti non devono necessariamente essere legati alla detenzione da un contratto d’impiego bensì possono svolgere la loro attività su mandato.
Art. 84 Detenzione di animali selvatici da parte di privati
L’articolo 84 corrisponde all’attuale articolo 39. Le modifiche agli elenchi degli animali sono riportate nelle singole lettere in cui è suddiviso l’articolo.
Alla lettera a non sono più menzionati i lama, gli alpaca e i loro ibridi. La detenzione di questi animali non pone esigenze particolari per cui sono considerati animali domestici (cfr. art. 23). Le vigogne e i guanachi invece continuano ad essere considerati animali selvatici. Nuovo è l’obbligo dell’autorizzazione anche per gli insettivori non indigeni.
Alla lettera b non sono più indicati i kivi poiché sono stati inseriti nella categoria degli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (cfr. art. 85 lett. b).
Alla lettera c non sono più indicati le tartarughe marine, i coccodrilli e le tuatare poiché sono stati inseriti nella categorie degli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (cfr. art. 85 lett. c). Per la detenzione privata di testuggini solcate non sarà più necessaria un’autorizzazione poiché essa non pone esigenze particolari. Infine, l’elencazione delle specie animali è stata adeguata alla loro attuale classificazione scientifica.
La lettera d corrisponde all’attuale lettera e. Le salamandre giganti ora contemplate alla lettera d sono state inserite nella categoria degli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (cfr. art. 85 lett. d).
Art. 85 Animali selvatici particolarmente difficili da tenere
Il contenuto dell’articolo 85 corrisponde all’attuale articolo 40. Alla lettera a sono state aggiunte le lontre giganti, alla lettera b i kivi, alla lettera c le tartarughe marine, i coccodrilli, le tuatare, le iguane terrestri delle Galapagos e le iguane rinoceronte, alla lettera d le salamandre giganti. Ai sensi dell’articolo 86 lettera f, il rilascio di un’autorizzazione per la detenzione di queste specie animali è vincolata a una perizia stilata da uno specialista riconosciuto.
Art. 86 Condizioni d’autorizzazione
All’articolo 86 figurano i presupposti che devono essere soddisfatti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale. La lettera a corrisponde ai primi due periodi dell’attuale articolo 42 capoverso 1. La lettera b intende garantire nell’ambito della detenzione estensiva degli animali selvatici la disponibilità di una superficie di suolo sufficiente a conservare il manto erboso. La lettera c corrisponde all’attuale articolo 42 capoverso 2 e la lettera e all’articolo 42 capoverso 3. Per gli animali la cui detenzione è particolarmente difficile (art. 80), la lettera f sancisce