Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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l’obbligo di una perizia da parte di uno specialista riconosciuto nella quale si attesti che le condizioni per una detenzione adeguata sono soddisfatte. La lettera g corrisponde all’articolo 42 capoverso 5.

Art. 87 Autorizzazione

L’articolo 87 fissa il contenuto dell’autorizzazione e indica i settori in cui l’autorità cantonale può fissare condizioni e oneri. In sostanza corrisponde all’attuale articolo 43.

Il capoverso 1 precisa i possibili destinatari dell’autorizzazione.

L’autorizzazione non può essere generale bensì circoscritta all’impiego previsto o allo scopo della detenzione (ad es. esposizioni temporanee) (capoverso 2).

Nuova al capoverso 3 è la disposizione secondo cui le autorizzazioni per le detenzioni professionali di animali selvatici sono limitate ad un massimo di 10 anni, mentre la durata delle autorizzazioni per le detenzioni private resta invariata a 2 anni. Chi è già titolare di un’autorizzazione può confidare nel fatto che gli sarà rinnovata sempre che tutti i presupposti siano soddisfatti.

Il capoverso 4 definisce in quali settori possono essere disposti oneri e condizioni.

Secondo il capoverso 5 l’autorità cantonale può stabilire nelle condizioni o negli oneri cui è vincolata l’autorizzazione la possibilità di derogare ai requisiti minimi in determinate circostanze.

Allo stesso modo, l’autorità cantonale può prevedere requisiti minimi più severi se intende così garantire la preservazione del manto erboso (capoverso 6). Questa procedura corrisponde ad una prassi ormai pluriennale nella detenzione, ad esempio, dei daini o degli struzzi.

Il capoverso 7 stabilisce quali deroghe devono essere indicate nell’autorizzazione.

Art. 88 Procedura d'autorizzazione

Il contenuto del capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 41.

Il capoverso 2, che sostanzialmente riprende il capoverso 2 dell’attuale articolo 41, è stato esteso nel senso che i Cantoni che ospitano il circo o l’esposizione itinerante possono controllare il rispetto dell’autorizzazione.

Il contenuto del capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 44.

Art. 89 Controlli

L’articolo 89 corrisponde nei contenuti all’attuale articolo 44 capoverso 3. L’intervallo di tempo fra due controlli in una detenzione di animali selvatici è normalmente di due anni ma può essere prolungato fino a un massimo di quattro quando il controllo non ha dato adito ad alcuna contestazione.

Nel capoverso 2 sono precisati i settori interessati dai controlli.

Art. 90 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

Il contenuto dell’articolo 90 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 44.

Sezione 3: Pesci e decapodi

Fino ad ora i pesci non erano esplicitamente disciplinati nella legislazione sulla protezione degli animali. Nella nuova ordinanza figurano pertanto i principi che ne consentono una detenzione adeguata oltre a disposizioni specifiche sui decapodi.