Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 91 Detenzione

La qualità dell’acqua è uno dei parametri più importanti per il benessere dei pesci. Nella tabella 27 dell’allegato 2 figurano i valori che devono essere osservati nell’ambito della piscicoltura professionale in Svizzera (in particolare di salmonidi e ciprinidi).

Art. 92 Trattamento

I pesci sono esseri viventi particolarmente sensibili allo stress ragione per cui il capoverso 1 limita al massimo qualsiasi manipolazione. La cattura, la selezione e il travaso possono danneggiare le mucose o le pinne. Nel caso dei decapodi non sono da escludere ferimenti agli arti. Queste manipolazioni vanno dunque eseguite unicamente quando davvero necessarie. Inoltre vanno adeguatamente pianificate ed eseguite in tempi brevi, soprattutto se gli animali devono essere tirati fuori dall’acqua.

Le attrezzature e i metodi per la selezione dei pesci commestibili e dei decapodi e per l’ottenimento dei materiali per la riproduzione devono essere adatti allo scopo (capoverso 2). Le persone con le necessarie conoscenze specialistiche conoscono i pericoli legati alle manipolazioni di questi animali e operano pertanto con particolare attenzione in modo da causare loro il minor stress possibile.

Il capoverso 3 fissa le condizioni quadro che devono essere rispettate durante la selezione dei pesci.

Art. 93 Cattura

Secondo il capoverso 1, la pesca intesa come sfruttamento sostenibile delle risorse naturali nonché gradito passatempo deve essere soggetta a restrizioni laddove causi sofferenza ingiustificata. Metodi e strumenti di cattura contrari ai principi della protezione degli animali vanno elencati nelle prescrizioni esecutive e vietati. Nell’ambito della pesca professionale occorre tenere in debita considerazione la necessità economica.

Il capoverso 2 stabilisce che i pesci destinati al consumo, pescati nel rispetto delle disposizioni legali, vanno uccisi subito dopo la cattura. Resta possibile rigettare in acqua singoli pesci se la cattura non ha causato loro ferite gravi.

A condizione che i pesci e i decapodi catturati con metodi adeguati non soffrano, le persone titolari delle necessarie conoscenze specialistiche possono prevedere una detenzione temporanea conforme con l’articolo 91 se ciò è necessario per garantire una migliore qualità della carne. Queste persone devono dimostrare di essere titolari delle conoscenze specialistiche necessarie conformemente all’ordinanza del 24 novembre 199326 concernente la legge federale sulla pesca.

Pesci non più in condizione di vivere (ad es. a causa di un forte sanguinamento o di ferite gravi oppure se si tratta di pesci pescati ad oltre 20 metri di profondità) devono essere immediatamente uccisi per ragioni di protezione degli animali.

Per la pesca professionale vanno previste delle deroghe in quanto l’uccisione individuale di pesci è praticamente impossibile se regnano condizioni climatiche sfavorevoli (ad es. tempesta) o nel caso in cui si pratichi la pesca in massa. A medio termine occorre tuttavia individuare metodi di uccisione alternativi.

Il capoverso 3 sancisce l’obbligo di assistenza e di informazione a carico dei gestori di impianti per la pesca con la lenza, dove la pesca consiste nel ricatturare i pesci appositamente immessi nel bacino. Ciò è necessario perché coloro che pescano in questi impianti hanno spesso conoscenze ittiche piuttosto scarse. In particolare, occorre garantire il corretto trattamento dei pesci catturati e la loro rapida e corretta uccisione.

Il capoverso 4 sancisce l’obbligo di rispettare un termine di attesa prima di catturare i pesci immessi nei bacini al solo scopo di essere ripescati. Il trasporto e tutte le operazioni legate all’immissione dei pesci nei bacini sono causa di forte stress. Per questo occorre concedere ai pesci almeno un giorno durante il quale riprendersi dallo stress legato al trasporto e distribuirsi nel bacino d’acqua.

26 RS 923.01