Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 94 Formazione
L’articolo 94 capoverso 1 intende garantire che tutti coloro che si occupano di pesci commestibili, pesci da ripopolamento e decapodi dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche. I detentori privati di pesci hanno l’obbligo di informarsi in merito alle esigenze delle specie da essi detenute. L’obbligo d’informare grava anche sulle persone che vendono, cedono o affidano pesci a terzi per un periodo limitato (ad es. commercio di articoli zoologici). Già oggi la formazione dei guardiani di animali che operano nell’ambito del commercio di articoli zoologici prevede la trasmissione di nozioni riguardanti l’adeguata detenzione dei pesci. Tale formazione va verificata e ulteriormente rafforzata.
In tutti i Cantoni i pescatori regolari (pescatori con patente) hanno già ora la possibilità di seguire corsi di formazione organizzati dalle organizzazioni attive nel settore della pesca o da aziende private. In futuro, per ottenere un’autorizzazione di pesca sarà indispensabile dimostrare di disporre delle conoscenze sufficienti secondo quanto previsto dalla legislazione sulla pesca. In collaborazione con le organizzazioni della pesca, i pescatori occasionali (pescatori autorizzati a pescare senza patente, persone con patenti di breve durata) vanno opportunamente informati in merito ai principi sui cui si basa un trattamento dei pesci rispettoso delle norme di protezione degli animali. Anche per la marchiatura dei pesci esiste una specifica offerta di corsi.
Le offerte riguardanti la formazione nel settore della detenzione di crostacei a titolo professionale devono essere realizzate con la collaborazione fra specialisti del settore e rappresentanti del commercio di commestibili. I corsi di formazione saranno offerti a prezzi di costo.
Le organizzazioni avranno cinque anni per mettere in piedi questi corsi e garantire la loro frequenza.
Per l’allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento a titolo professionale nonché per la pesca professionale è necessaria, secondo il capoverso 2, una formazione corrispondente. Le formazioni in istituti esteri vanno riconosciute.
I dettagli di questa disposizione, ovvero i contenuti delle necessarie conoscenze specialistiche, vanno definiti nelle disposizioni esecutive.
Capitolo 6: Allevamento di animali
Per la prima volta sono state introdotte delle disposizioni riguardanti l’allevamento degli animali; esse si basano sulle indicazioni molto dettagliate dell’articolo 10 della legge (articolo sull’allevamento). L’obiettivo è impedire tare ereditarie dovute all’allevamento. Per l’applicazione dell’articolo sull’allevamento sarà necessario elaborare disposizioni esplicative riguardanti le diverse razze, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni d’allevamento interessate. Elenchi molto dettagliati delle razze il cui benessere è compromesso sono già disponibili in parte sotto forma di perizia riguardante il paragrafo 11b della legge tedesca sulla protezione degli animali e in parte sotto forma di tesi di dottorato. Si è rinunciato a istituire una commissione federale sull’allevamento in quanto sarebbe stato difficile definirne la composizione in esperti competenti ed indipendenti vista la moltitudine di razze delle diverse specie animali portatrici di tare ereditarie. E’ invece preferibile ricorrere a perizie mirate laddove si renderanno necessarie. Sarebbe pertanto auspicabile disporre di un elenco di esperti indipendenti riconosciuti.
I danni causati dai metodi di allevamento si sono consolidati nel corso dei decenni e non è dunque pensabile che la sola introduzione del nuovo articolo sull’allevamento possa risolvere i problemi dall’oggi al domani. Mancano inoltre spesso le basi scientifiche per combattere in modo mirato le tare in questione. Occorre quindi innanzitutto lavorare a delle soluzioni di miglioramento e obbligare gli allevatori ad applicarle in forza del nuovo articolo di legge. A livello di ordinanza non sono previsti divieti di razze ma, visto l’articolo 10 LPAn, per alcune razze o tipi di razza essi sarebbero possibili.
Art. 95 Definizioni
All’articolo 95 sono definiti alcuni termini inerenti all’allevamento.