Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Le definizioni di cui al capoverso 1 intendono responsabilizzare non solo gli allevatori nel senso proprio del termine bensì anche gli addetti alla riproduzione.
Il capoverso 3 definisce l’obiettivo d’allevamento.
Art. 96 Principi
Secondo il capoverso 1 gli allevatori sono tenuti ad adottare le misure necessarie per ottenere discendenti sani. L’allevamento intenzionale di animali il cui benessere è compromesso ma anche il fatto che per indifferenza se ne accetti l’eventualità non è tollerato. Tutti gli organi previsti devono garantire i rispettivi circoli funzionali. La formulazione positiva è stata scelta affinché nel caso di specifici programmi di igiene dell’allevamento, una razza possa essere sanata anche attraverso l’allevamento di animali portatori di tare genetiche indesiderate in modo da evitare un eccessivo allevamento in consanguineità in presenza di una base per l’allevamento piuttosto ristretta. Spesso, inoltre, le necessarie informazioni riguardanti la parentela o i discendenti non sono disponibili.
La compensazione delle tare dovute all’allevamento, quali l’assenza di parti di organi o del corpo, sono accettate ai sensi del capoverso 2 se l’impossibilità di svolgere una determinata funzione o il pregiudizio che ne deriva al normale comportamento dell’animale può essere compensato da un adeguato allestimento dell’ambiente circostante. Gli interventi per le necessarie correzioni o i trattamenti medici regolari, come nel caso di dermatiti, non rientrano fra le misure di compensazione accettate ma sono senz’altro auspicati per migliorare la qualità di vita dell’animale.
Il capoverso 3 vieta innanzitutto l’allevamento di animali con menomazioni fisiche. Vietato è anche l’allevamento di animali con disturbi comportamentali tali da impedire la convivenza con i conspecifici. Questo capoverso intende affrontare in particolare la problematica dei cani estremamente aggressivi, le cui aggressioni non si placano nemmeno di fronte ai gesti di sottomissione del cane sopraffatto.
Art. 97 Metodi di riproduzione
Il capoverso 1 sancisce che la capacità riproduttiva naturale di una razza non può essere modificata poiché eventuali mutamenti possono alterarla negativamente.
Al fine di proteggere gli animali genitori da dolori e ferimenti, i metodi di riproduzione artificiale, quali l’inseminazione artificiale, possono essere utilizzati solo da personale specializzato (capoverso 2).
Affinché gli allevatori abbiano sufficiente tempo per adeguarsi ai metodi di riproduzione e il personale specializzato acquisisca la necessaria esperienza è previsto per i capoversi 1 e 2 un termine transitorio di cinque anni.
Art. 98 Riproduzione involontaria
Conformemente al capoverso 1, le disposizioni sull’allevamento fanno stato anche per la riproduzione involontaria.
Il capoverso 2 obbliga i detentori di animali ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accoppiamenti non voluti e risparmiare ai discendenti indesiderati un destino contrario ai principi della protezione degli animali. Ciò significa, ad esempio, che occorre sterilizzare i cani e i gatti tenuti in una fattoria e lasciati all’aperto incustoditi o sorvegliarli durante il periodo del calore.
Art. 99 Allevamento di cani e gatti
Secondo il capoverso 1 si tratta di impedire che cani e gatti domestici siano allevati con individui selvatici della stesse specie. Come gli animali selvatici, i prodotti derivanti da questi incroci sono particolarmente timidi e rappresentano pertanto un obiettivo zootecnico non auspicabile. Per la prima generazione e per ogni ulteriore ibrido i cui geni siano di animale selvatico nella misura del 50 per cento è inoltre necessaria l’autorizzazione per la detenzione di animali selvatici.
Mediante la disposizione del capoverso 2 si intende contrastare la problematica dei cani pericolosi. Cani dal carattere equilibrato sono placidi ed adatti all’impiego quali cani da utilità.