Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
- 39 -
Nel rispetto dell’articolo 10 capoverso 2 LPAn, i cani il cui comportamento risulti oltremodo aggressivo sono esclusi dall’allevamento in quanto ritenuti affetti da un disturbo comportamentale (capoverso 3).
Art. 100 Disposizioni d’esecuzione in materia di allevamento
Secondo l’articolo 100 il Dipartimento federale può emanare disposizioni di carattere tecnico sull’allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d’allevamento con caratteristiche particolari. L’obiettivo ultimo è un’esecuzione uniforme.
Art. 101 Registro di allevamento
Con il registro di allevamento di cui al capoverso 1, previsto per l’allevamento di animali da compagnia a titolo professionale, si intende garantire alle autorità la possibilità di controllare l’osservanza delle prescrizioni sull’allevamento di cui alla legislazione sulla protezione degli animali.
I dati che devono essere riportati nel registro d’allevamento sono indicati nel capoverso 2.
Art. 102 Obbligo di dichiarazione
Con l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, il capoverso 1 intende rendere disponibili i dati necessari per l’igiene dell’allevamento.
L’obbligo di dichiarare l’impiego di metodi di riproduzione artificiale, sancito nel capoverso 2, ha lo scopo di evitare l’inseminazione artificiale mediante un’adeguata selezione.
Capitolo 7: Commercio e pubblicità con animali
Il capitolo è stato adattato alla terminologia e alle usanze attuali il che ha portato ad una profonda ristrutturazione anche se sostanzialmente il contenuto dell’attuale ordinanza è stato ripreso.
Art. 103 Obbligo d’autorizzazione
Il contenuto dell’articolo 103 corrisponde all’attuale articolo 45. Nuovo nel capoverso 1 è l’obbligo d’autorizzazione anche per le borse di animali. Attualmente le autorità cantonali d’esecuzione ignorano praticamente quando e dove si tengono delle borse di animali e pertanto non possono effettuare neppure a campione controlli sulla detenzione e sul trattamento degli animali. Con il rilascio dell’autorizzazione le autorità possono fissare, a titolo preventivo, condizioni e oneri riguardanti l’allevamento, l’assistenza agli animali, la persona responsabile, ecc. La parola «venduti» è stata sostituita da «trattati» a seguito dell’introduzione delle borse di animali. La deroga riguardante le manifestazioni locali è stata stralciata.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 45 capoverso 2.
Art. 104 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
Nell’articolo 104 figurano i presupposti che devono essere soddisfatti ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Il capoverso 1 corrisponde ai capoversi 1 e 3 dell’attuale articolo 47.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 50. Vi è tuttavia una novità: l’autorizzazione al commercio di scimmie e proscimmie non può più essere accordata alle imprese riconosciute dall’autorità cantonale bensì solo ai giardini zoologici e ai parchi animali gestiti secondo criteri scientifici.
Con il capoverso 3 il rilascio dell’autorizzazione per il commercio è esplicitamente vincolato alla presenza di un guardiano d’animali, salvo nelle manifestazioni di durata limitata. Compito di questa persona, la cui presenza è di fatto richiesta anche oggi, è accudire gli animali a regola d’arte e fornire alle persone che entrano in possesso degli animali le