Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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necessarie informazioni. Nell’ambito del commercio di articoli zoologici la funzione di guardiano d’animali può essere svolta anche da un impiegato del commercio al dettaglio con relativo attestato di capacità a condizione che abbia frequentato un corso di formazione riconosciuto dall’Ufficio federale. Obiettivo di questa disposizione è garantire che detto commerciante sia titolare delle necessarie conoscenze in materia di trattamento e cura degli animali. Verosimilmente sarà l’associazione svizzera dei rivenditori di articoli zoologici (Verband zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz) ad organizzare tali corsi.

Il capoverso 4 sancisce che nell’ambito delle manifestazioni di durata limitata e della pubblicità deve essere addotta la prova secondo cui la persona che si occupa degli animali dispone di conoscenze sufficienti per accudire gli animali a regola d’arte e fornire alle persone a cui sono ceduti gli animali le necessarie informazioni.

Art. 105 Autorizzazione

Secondo l’articolo 105 capoverso 1 l’autorizzazione deve essere rilasciata a nome della persona responsabile del commercio o della pubblicità.

Il capoverso 2 precisa che l’autorizzazione non ha validità generale bensì si limita esclusivamente allo scopo e all’oggetto per cui è stata richiesta.

Finora le autorizzazioni per il commercio avevano durata illimitata. Ora, secondo il capoverso 3, le autorizzazioni per le borse di animali o per la pubblicità sono limitate alla durata dell’attività prevista e per il commercio possono avere una validità massima di dieci anni.

Il capoverso 4 precisa gli ambiti per i quali l’autorità cantonale può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni.

Nell’autorizzazione devono inoltre figurare le deroghe riguardanti i requisiti della detenzione e i requisiti del personale addetto alla cura degli animali (capoverso 5).

Il capoverso 6 introduce l’obbligo di tenere un registro di controllo degli animali in cui siano registrate informazioni sugli animali ma anche sui loro acquirenti. In questo modo l’autorità cantonale è messa in condizione di controllare se per gli animali la cui detenzione è soggetta all’obbligo d’autorizzazione, tale autorizzazione è effettivamente disponibile.

Art. 106 Procedura d'autorizzazione

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 46.

Secondo quanto sancito dal capoverso 2 l’autorità cantonale esamina la domanda e decide se sono necessari altri documenti.

Art. 107 Notificazione di mutamenti importanti

Analogamente a quanto previsto per le detenzioni di animali selvatici, l’articolo 107 prevede l’obbligo di notificare all’autorità cantonale le modifiche importanti riguardanti il numero o l’impiego degli animali o delle razze commerciate, le infrastrutture (locali, parchi, attrezzature) o i requisiti in ordine al personale. L’autorità cantonale deciderà se è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 108 Controlli

L’articolo 108 capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 49 capoverso 1 con la differenza che l’intervallo fra un controllo e l’altro è ridotto a un anno. Se tuttavia due controlli consecutivi non hanno dato adito ad alcuna contestazione, l’intervallo può essere prolungato fino a un massimo di tre anni. Si vogliono così ridurre gli oneri amministrativi senza che ciò arrechi pregiudizio alla situazione degli animali. L’autorità cantonale provvederà a controllare a campione le borse e le esposizioni di animali, i mercati di piccoli animali e l’impiego di animali nella pubblicità.