Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

- 41 -

Nel capoverso 2 sono elencati gli aspetti che devono essere controllati dalle autorità cantonali.

Art. 109 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

L’articolo 109 corrisponde nel contenuto all’attuale capoverso 2 dell’articolo 49. Ad esso è stato aggiunto l’elenco delle specie animali per le quali si rende necessario un registro di controllo degli effettivi. La prassi ha dimostrato che tale obbligo è impraticabile per gli uccelli, i volatili da cortile, i pesci e i rettili. Per altri animali, invece, come i pappagalli e i pappagallini, la tenuta di un registro di controllo degli effettivi è già obbligatoria per ragioni di polizia epizootica. Suddetto controllo è previsto dalla corrispondente legislazione anche per gli animali protetti dalla Convenzione sulla conservazione delle specie.

Art. 110 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

L’articolo 110 corrisponde in sostanza all’attuale articolo 51.

Art. 111 Limite d’età per i cessionari

L’articolo 111 corrisponde all’attuale articolo 51a al quale, tuttavia, è stato modificato il titolo.

Art. 112 Obbligo d’informazione

Il nuovo articolo 112 intende garantire che le persone che acquistano o prendono in affidamento un animale ricevano anche per iscritto le necessarie informazioni sulle cure da prodigare all’animale e sulle sue esigenze in modo da assicurargli una detenzione adeguata.

Capitolo 8: Trasporti di animali

Sezione 1: Formazione e perfezionamento

Art. 113 Obbligo di formazione e di perfezionamento

Secondo l’articolo 113 capoverso 1, i responsabili delle imprese addette al trasporto professionale degli animali, gli agenti di trasporto, gli autisti e le persone che accudiscono gli animali durante il trasporto devono dimostrare di essere titolari di una specifica formazione teorica e pratica. Ciò vale anche per i commercianti di bestiame e gli agricoltori che trasportano gli animali a titolo professionale. L’espressione «a titolo professionale» non è definita e andrà precisata. Solo quando tutte le persone responsabili per il trasporto degli animali disporranno delle stesse conoscenze sarà possibile evitare i conflitti d’interesse all’interno dell’impresa fra direzione ed esecuzione del mandato. Le persone summenzionate devono inoltre frequentare un corso di perfezionamento ogni cinque anni per rispolverare e aggiornare le proprie conoscenze (cpv. 2). La formazione e il perfezionamento delle persone che a titolo professionale si occupano degli animali sono una delle priorità della presente revisione. Le cerchie interessate hanno costituito una comunità d’interessi per trasporti di animali e macelli conformi alla protezione degli animali (Interessengemeinschaft für tierschutzkonforme Tiertransporte und Schlachthöfe, IGTTS) che già in passato ha preso a cuore la formazione e il perfezionamento dei trasportatori. Partendo dai corsi esistenti, l’obiettivo è istituzionalizzare, professionalizzare e sviluppare ulteriormente sia la formazione sia il perfezionamento. La formazione in questione può tuttavia essere impartita anche da altre organizzazioni ma deve essere riconosciuta dall’Ufficio federale. Per l’organizzazione dei corsi e per la loro frequenza è previsto un termine transitorio di cinque anni.

Art. 114 Contenuto della formazione

Nell’ambito del trasporto di animali è essenziale garantire loro un trattamento rispettoso. Per questo, secondo l’articolo 114 capoverso 1, la formazione deve prevedere una parte teorica ed una pratica.