Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Sezione 3: Centri di detenzioni di animali da laboratorio

Art. 161 Sorveglianza della salute e locali

Il capoverso 1 stabilisce che i centri di detenzione degli animali da laboratorio devono garantire un’adeguata sorveglianza della salute e dello stato igienico degli animali; la misura della sorveglianza può variare molto a dipendenza della specie animale o dell’esperimento previsto o eseguito. Dallo stato generale dell’animale si può evincere se la sorveglianza sia o meno adeguata.

Per garantire la protezione della totalità degli animali della detenzione, il capoverso 2 sancisce l’obbligo di prevedere locali di isolamento degli animali. In stabilimenti di dimensioni importanti tali locali sono disponibili già oggi.

Secondo il capoverso 3 infine ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve disporre di locali accessori. Per venire incontro alle esigenze dei piccoli centri di detenzione li si esonera dall’obbligo di disporre di locali propri e si accorda loro la possibilità di utilizzare i locali di terzi.

Art. 162 Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

Secondo il capoverso 1 in ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere espressamente designata una persona che si assuma la direzione e la responsabilità del centro di detenzione. Deleghe e supplenze sono possibili a condizione che siano chiaramente regolamentate.

Il capoverso 2 illustra chiaramente il ruolo, i compiti e le responsabilità della persona incaricata della direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio. Ciò è indispensabile per autorizzare, nel singolo caso, le unità di detenzione e di allevamento.

Art. 163 Guardiani di animali

L’articolo 163 precisa che il numero dei guardiani di animali nei centri di detenzione di animali da laboratorio va fissato in base al numero degli animali, al volume dell’allevamento e all’intensità della sorveglianza. Esso precisa altresì che l’organico deve essere sufficiente a garantire le supplenze e l’espletamento dei compiti menzionati.

Art. 164 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

Questo articolo da attuazione all’articolo 18 capoverso 5 della legge. Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 63 capoverso 1 dell’attuale ordinanza.

Il capoverso 2 stabilisce in che modo gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche vanno registrati nel registro di controllo dell’effettivo degli animali.

Per uniformare i controlli e dunque i registri degli stabilimenti che detengono animali, il capoverso 3 impone l’obbligo di registrare i dati secondo le indicazioni dell’Ufficio federale. Le informazioni dovranno essere conservate per tre anni come tutti i documenti riguardanti gli esperimenti sugli animali.

Art. 165 Autorizzazione

L’articolo 165 da attuazione ad una parte dell’articolo 19 capoverso 1 della legge. Esso corrisponde sostanzialmente all’articolo 59b dell’attuale ordinanza la cui applicazione, tuttavia, è stata estesa anche ai centri di detenzione degli animali durante gli esperimenti.

Il capoverso 1 sancisce la necessità di un’autorizzazione per la detenzione, l’allevamento, la produzione ed il commercio di animali da laboratorio.

Secondo il capoverso 2 le domande vanno inoltrare mediante il nuovo sistema elettronico di notificazione degli esperimenti. Per l’inoltro delle necessarie domande è previsto un termine transitorio di un anno. In casi singoli i Cantoni possono acconsentire alla presentazione delle domande in formato cartaceo.