Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Il capoverso 3 fissa i requisiti dell’autorizzazione. In tutti i casi occorrerà indicare la portata dell’autorizzazione, ovvero se una detenzione è autorizzata solo ad allevare e tenere animali geneticamente modificati o se può anche produrli. Questo fa sì che laddove intervengano modifiche importanti nella detenzione, ad es. nuovi locali o la detenzione di nuove specie animali, l’autorizzazione debba essere completata.
Nel contesto della definizione delle responsabilità, il capoverso 4 impone che l’autorizzazione sia rilasciata a nome del responsabile dell’azienda. E’ altresì sancito che l’autorizzazione è rilasciata per una durata massima di 10 anni. Chiaramente, ogni azienda che ottempera alle condizioni ha diritto al rinnovo dell’autorizzazione allo scadere dei dieci anni.
Il capoverso 5 precisa che l’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
Nel caso in cui occasionalmente vengano svolti esperimenti su animali in giardini zoologici o in aziende detentrici di animali da reddito, non è necessaria un’autorizzazione per centri di detenzione di animali da laboratorio (capoverso 6).
Sezione 4: Allevamento e produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche
Questa nuova sezione intende disciplinare l’allevamento e la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche, in applicazione delle prescrizioni della legge (art. 11 cpv. 1, art. 18 cpv. 2). In difetto di una regolamentazione legale, ogni produzione di animali geneticamente modificati veniva finora considerata un esperimento sugli animali e riceveva nella maggior parte dei casi un’autorizzazione a carattere generale. Al riguardo non era chiaro a quante generazioni di discendenti si applicasse tale autorizzazione e su quante di esse bisognasse fare rapporto nonché quando iniziava la riproduzione vera e propria non più soggetta all’obbligo dell’autorizzazione. A ciò si aggiunge che i discendenti venivano sistematicamente utilizzati in progetti sperimentali ponendo dunque ulteriori problemi di sovrapposizione.
Secondo la nuova ordinanza, l’allevamento e la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche devono rispondere a requisiti chiari (art. 150-152) ed avere luogo unicamente in istituti appositamente autorizzati affinché, nel caso di ispezioni, sia possibile ripercorrere e controllare l’attività svolta. Per riconoscere con certezza eventuali manifestazioni di stress è fatto obbligo di registrare il fenotipo di ogni nuova linea. Ogni manifestazione di stress deve essere notificata. Sulla base di tutti i documenti presentati, l’autorità pondera insieme alla Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali l’utilità della linea rispetto allo stress che essi provocano agli animali. Al riguardo si valuterà se la linea è da ritenersi indispensabile per la ricerca e a quali condizioni quadro può essere detenuta, allevata e utilizzata. Secondo la nuova regolamentazione, un’autorizzazione per esperimenti sugli animali (cfr. art. 166) non sarà più necessaria per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi affermati e per le specie animali comunemente impiegate a tal fine. I dettagli figurano nelle singole disposizioni.
Il progetto presentato tiene anche debitamente conto del fatto che la misura in cui lo stress si manifesta negli animali in base alla loro predisposizione genetica dipende considerevolmente dalle condizioni ambientali concrete e che pertanto la misura effettiva dello stress su una specifica linea può essere valutato solo dopo che detta linea è stata prodotta e non al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Se si tratta di animali geneticamente modificati vanno ovviamente osservate le disposizioni della legge del 21 marzo 200329 sull’ingegneria genetica. Ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali, la produzione di animali coinvolge anche gli animali genitori ragione per cui si applicano le disposizioni quadro e le disposizioni sull’esecuzione degli esperimenti della legislazione sulla protezione degli animali (si veda l’art. 167).
Art. 166 Obbligo di autorizzazione
Il capoverso 1 stabilisce che un’autorizzazione per centri di detenzione di animali da laboratorio è la condizione per la detenzione, l’allevamento e il commercio di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche. Nel quadro di una tale autorizzazione è consentita la produzione di animali geneticamente modificati in base a metodi
29 RS 814.91