Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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riconosciuti (ad es. iniezioni nel pronucleo di topi e di ratti nonché ricombinazione omologa nei topi). Per l’inoltro delle domande riguardanti animali già esistenti con mutazioni patologiche è previsto un termine transitorio di un anno.

Se invece vengono utilizzati metodi che non sono ancora di routine (ad es. ricombinazione omologa nei ratti), il loro impiego necessita secondo il capoverso 2 di un’autorizzazione per esperimenti sugli animali (cfr. sezione 5). L’Ufficio federale stabilisce quali metodi per la produzione di animali geneticamente modificati sono sufficientemente conosciuti e rispettosi dell’animale e possono dunque essere presi in considerazione nell’ambito delle autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 167 Disposizioni applicabili

La produzione di animali geneticamente modificati rappresenta in ogni caso un intervento. Per questo, secondo l’articolo 167, occorre osservare sia le disposizioni sui centri di detenzione degli animali da laboratorio sia quelle riguardanti gli esperimenti sugli animali. In particolare devono essere soddisfatte le condizioni riguardanti i locali e le attrezzature (art. 174), le persone che svolgono l’esperimento (artt. 176 e 177), le registrazioni (art. 178), lo scopo dell’esperimento (art. 171) lo svolgimento a regola d’arte (art. 185; art. 20 cpv. 1 LPAn). Per la produzione di animali geneticamente modificati vanno applicati anche gli articoli 8 e 9 della legge sull’ingegneria genetica.

Art. 168 Registrazione del fenotipo

Il capoverso 1 si prefigge di garantire che ogni ceppo rispettivamente ogni linea prodotta siano opportunamente controllati per accertare rapidamente eventuali segni di stress e valutarne la gravità (registrazione del fenotipo). In particolare nell’ambito delle ispezioni, l’obbligo di documentare garantisce alle autorità la ripercorribilità degli eventi.

Quali parametri e con quale frequenza vanno verificati per accertare rapidamente eventuali pregiudizi al benessere degli animali non può essere deciso dai soli istituti e laboratori poiché si tratta di aspetti estremamente importanti dal profilo della protezione degli animali; lo standard minimo per la sorveglianza del fenotipo degli animali il cui benessere è compromesso è fissato dall’Ufficio federale (capoverso 2).

Art. 169 Misure che riducono l’aggravio

Per alleviare la condizione degli animali il cui benessere è pregiudicato dalle esigenze dell’allevamento, il articolo 3 esige misure di detenzione e di cura particolari o altre misure adeguate. Oltre a ridurre la durata della loro vita, ad esempio, sono possibili misure quali: uno standard igienico più elevato per i ceppi con difetti del sistema immunitario, altre forme di alimentazione come l’offerta di alimenti liquidi per i ceppi affetti da anomalie all’apparato dentale o paresi, una lettiera particolarmente isolante o un nido formato per i ceppi con problemi di allevamento o esigenze climatiche particolari.

Art. 170 Restrizioni concernenti gli animali con mutazioni patologiche

Il capoverso 1 ha lo scopo di impedire che si assista alla produzione di scorte di animali con tare ereditarie. Per questi ceppi è indispensabile un’accurata pianificazione del numero di animali necessari. Nell’ambito dell’allevamento, tuttavia, un certo margine d’errore va tollerato. L’allevamento di ceppi di animali il cui benessere è compromesso va sospeso quando non sono previsti progetti per diversi mesi. Al giorno d’oggi esiste la possibilità di conservare adeguatamente il materiale genetico di questi ceppi (ad es. con la crioconservazione) per poi renderlo disponibile quando ve ne sarà bisogno.

Il capoverso 2 fissa un chiaro limite alla misura dello stress imponibile agli animali geneticamente modificati e agli animali con mutazioni patologiche utilizzati a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull’uomo o sull’animale. In altri termini, una volta adottate tutte le misure volte a ridurre lo stress e garantite condizioni ambientali ottimali, lo stress residuo non deve essere elevato. Questo criterio tiene conto del fatto che questi animali devono sopportare, in buona parte, anche lo stress derivante dall’esperimento. Un livello così alto di sofferenza non è giustificabile neppure laddove sono in gioco interessi umani importanti. In questi casi non resta che modificare l’approccio della ricerca.