Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 171 Restrizioni riguardanti gli animali geneticamente modificati
L'articolo 4 è nuovo e impone il divieto degli esperimenti sugli animali qualora siano finalizzati alla produzione di animali geneticamente modificati da utilizzare quali animali da compagnia, da competizione, per il tempo libero oppure quali animali da lavoro se l’aumento delle prestazioni è motivato solo da ragioni economiche o ancora quali animali da reddito per la produzione di alimenti o di beni se questi ultimi sono destinati unicamente al mercato dei beni di lusso. Questa nuova disposizione scaturisce dai pareri espressi dalla Commissione federale d’etica per la biotecnologia nonché dalla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali sul tema della concretizzazione della dignità animale. Detti pareri sono consultabili rispettivamente sul sito della Commissione d’etica www.ehak.ch e su quello dell’Ufficio federale www.bvet.admin.ch. Questa disposizione restrittiva è l’espressione del divieto formulato all’articolo 9 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91).
Art. 172 Obbligo di notificazione per gli animali con mutazioni patologiche e autorizzazione successiva
Il capoverso 1 impegna i responsabili a notificare alle autorità cantonali preposte al settore della sperimentazione animale ogni linea che, all’esame del fenotipo, riveli animali il cui benessere è compromesso indipendentemente da come la linea è stata prodotta e ad allegare i documenti necessari. I documenti in questione corrispondono sostanzialmente alla scheda tecnica per gli animali geneticamente modificati già in uso, richiedono una registrazione sistematica del fenotipo e vanno completati con dati riguardanti l’attesa utilità del ceppo o della linea ai fini della ricerca, della terapia e della diagnostica sull’uomo o sull’animale.
Il capoverso 2 definisce la procedura di valutazione dei ceppi e delle linee di animali il il cui benessere è compromesso e i criteri impiegati. Come per i progetti riguardanti gli esperimenti sugli animali, l’autorità valuta insieme alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali l’indispensabilità del ceppo o della linea di animali il cui benessere è compromesso applicando i criteri indicati e può imporre oneri o restrizioni alla loro esistenza e al loro impiego. Formalmente la decisione riguardante una determinata linea deve comparire su un documento separato che andrà ad aggiungersi all’autorizzazione per la detenzione di animali da laboratorio (art. 165). In questo modo si tiene conto del fatto che il grado di stress sopportato dagli animali dipende anche dalle condizioni di detenzione.
Art. 173 Acquisizione e consegna
In conformità con la legislazione sull’ingegneria genetica (art. 10 della legge del 21 marzo 200330 sull’ingegneria genetica e art. 5 dell’ordinanza del 25 agosto 199931 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi), l’articolo 173 precisa che solo gli istituti autorizzati possono consegnare (cpv. 1) o prendere in consegna (cpv. 2) gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche. Gli animali devono inoltre essere sempre accompagnati dalla documentazione riguardante il fenotipo affinché vada perso il minor numero di informazioni possibile e le eventuali lacune possano essere rapidamente colmate.
Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali
Art. 174 Esigenze poste a istituti e laboratori
L’articolo 174 da attuazione alla prima parte dell’articolo 19 capoverso 1 della legge e fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dagli istituti e dai laboratori che svolgono esperimenti sugli animali. Tali requisiti erano già contenuti nell’articolo 15 dell’attuale legge. A dipendenza del tipo (ad es. interventi chirurgici) e del numero (ad es. numero di interventi al giorno) degli esperimenti, gli istituti e i laboratori devono disporre di locali - principali e accessori - e di attrezzature che consentano uno svolgimento dell’esperimento trasparente e conforme allo stato delle conoscenze (lett. a). Per gli esperimenti che prevedano narcosi e interventi chirurgici sono previsti requisiti complementari per i locali, le apparecchiature e le altre attrezzature affinché rispondano agli standard igienici e tecnici in vigore e consen-
30RS 814.91