Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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tano di sorvegliare e accudire gli animali (lett. b). Inoltre, sono indispensabili attrezzature e strumenti che consentano di prelevare ed esaminare campioni nel rispetto degli standard tecnici in vigore in modo da garantire, fra l’altro, l’utilizzabilità dei risultati degli esperimenti (lett. c). La lettera d dispone infine che, durante l’esperimento, gli animali vengano tenuti in un centro autorizzato il più vicino possibile al luogo in cui è svolto l’esperimento, per evitare o ridurre al minimo lo stress da trasporto e non ostacolare con problemi organizzativi la sorveglianza degli animali.

Gli articoli 175 a 177 attuano la seconda parte dell’articolo 19 capoverso 1 della legge. Finora i requisiti per il personale specializzato erano stabiliti unicamente nella legge in vigore (art. 15).

Art. 175 Capounità

Il nuovo concetto di «capounità » (cpv. 1) corrisponde a quello di «direttore scientifico di istituti o laboratori» di cui all’articolo 14 della legge in vigore. Dall’esperienza è emerso che il concetto di direttore scientifico era troppo restrittivo e dava adito a discussioni. La persona che riveste questo ruolo è responsabile del fatto che nella propria unità tutte le prescrizioni in materia di protezione degli animali siano rispettate (cpv. 2 lett. b). A tal fine è necessario che ad essa competa la responsabilità della strategia di ricerca e della gestione delle risorse necessarie (cpv. 2 lett. a).

Art. 176 Responsabile d’esperimento

Il termine «responsabile d’esperimento» corrisponde all’attuale «specialista sperimentato» di cui all’articolo 15 capoverso 2 della legge in vigore e agli «specialisti » menzionati all’articolo 59d dell’ordinanza. Il presente articolo riformula le competenze del responsabile d’esperimento poiché nella prassi esse risultavano spesso poco chiare. Il capoverso 1 stabilisce che per ogni progetto deve essere definito un responsabile e che la supplenza deve essere chiaramente regolamentata. Per un progetto sono possibili anche più responsabili d’esperimento a condizione però che la competenza di ognuno di essi sia chiaramente definita. Nelle lettere da a a d del capoverso 2 sono elencate le singole responsabilità.

Art. 177 Persona che esegue esperimenti

Nel capoverso 1 è descritta la «persona che esegue esperimenti». Essa corrisponde alla definizione di cui all’articolo 15 capoverso 2 dell’attuale legge secondo cui si tratta della «persona che esegue un esperimento sotto la direzione di uno specialista sperimentato e che dispone delle conoscenze professionali e della formazione pratica necessarie». Anche qui sono indicati i compiti e le responsabilità che le competono. Come per i locali e le attrezzature, anche l’organico del personale specializzato deve rispondere alle esigenze dettate dal numero e dall’onere degli interventi e delle misure necessari, dalla frequenza con cui gli animali debbono essere sorvegliati e dalla mole del lavoro di documentazione.

La formulazione dettagliata di cui al capoverso 2 tiene conto del fatto che laddove l’esperimento è eseguito in modo accurato e gli animali sono sufficientemente sorvegliati, si evitano loro dolori e sofferenze inutili. Se in genere la sorveglianza degli animali è garantita nell’ambito delle cure ordinarie, essi necessitano di una sorveglianza ben più attenta e mirata durante l’esperimento. Spesso queste due forme di sorveglianza non sono affidate alla stessa persona. Spetta al responsabile dell’esperimento delegare i compiti e definirli chiaramente.

Art. 178 Registrazioni

L’articolo 178 si basa sull’articolo 20 capoverso 3 della legge. Fino ad ora la verbalizzazione dell’esperimento era disciplinata unicamente nella legge (art. 17 del testo in vigore). Considerato che in diversi settori della ricerca l’obbligo della verbalizzazione non è sufficientemente rispettato, il capoverso 1 stabilisce in modo più dettagliato rispetto all’attuale articolo di legge quali dati occorre registrare ai fini di una corretta valutazione degli stessi (lett. a, b, e ed f), di una corretta notificazione secondo l’articolo 190 capoverso 2 (lett. a, d e g) e del controllo delle modalità di esecuzione dell’esperimento da parte delle autorità (lett. da a a e).