Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Il capoverso 2 stabilisce che le registrazioni e i verbali devono essere chiaramente riconducibili agli animali a cui si riferiscono (lett. a), devono essere tenuti a disposizione delle autorità che intendano controllarli (lett. b) e conservati per un periodo di tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione (lett. c).
Art. 179 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali
Le lettere da a a e, g, i e l dell’articolo 179 corrispondono all’articolo 60 dell’attuale ordinanza e, in attuazione dell’articolo 17 della legge, precisano quali tipi di esperimento vanno limitati al minimo indispensabile poiché possono provocare all’animale sofferenze fisiche o psichiche e ledere la sua dignità. Le lettere riguardanti alcuni tipi di esperimento sono state riformulate; altre, nuove, sono state inserite nell’ordinanza per contemplare gli esperimenti che ledono la dignità dell’animale. Finora alla lettera f figurava il lavoro con animali narcotizzati, un tipo di esperimento che rientrava nella fattispecie dell’articolo 17 della legge anche quando gli animali venivano uccisi in stato di narcosi. La stessa narcosi tuttavia può presentare un rischio di stress perlomeno nella fase iniziale. Per questo alla lettera f già la sola anestesia generale è considerata esperimento sugli animali mentre l’uccisione degli animali compare separatamente alla lettera l. La lettera h riprende l’attuale lettera h e, in base alle nuove definizioni di cui all’articolo 137 (sono considerati animali organismi in una fase di sviluppo prenatale o in altre fasi), sancisce che la classificazione di un esperimento secondo l’articolo 17 della legge dipende dallo stato di sviluppo neurofisiologico. Nei casi pratici, piuttosto rari a dire il vero, spetterà al richiedente presentare i fatti necessari per la decisione. La lettera k è stata introdotta in considerazione delle nuove disposizioni sull’allevamento e completa la lettera g introducendo l’obbligo di sottoporre alla ponderazione dell’utilità dell’esperimento tutti i progetti sperimentali con animali per i quali non sono previste condizioni di detenzione adeguate, cura o nutrimento particolari. La lettera l riguarda gli esperimenti nei quali si procede all’uccisione di animali. Detti esperimenti devono essere soggetti ad una verifica dell’indispensabilità. Si tratta di una novità riconducibile all’approfondita discussione tenutasi in seno alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali che si è avvalsa anche degli argomenti della Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano. Prevale l’opinione secondo cui l’uccisione degli animali negli esperimenti deve prefiggersi un obiettivo giustificato anche quando, dal punto di vista della protezione degli animali, l’uccisione indolore degli animali non rappresenta una grave fonte di stress. Maggiore è il numero degli animali uccisi, tanto più valida deve essere la ragione alla base di dette uccisioni. Sulla base di queste considerazioni, ma anche del nuovo principio della dignità animale ancorato nella nuova legge (art. 4 cpv. 2 e art. 17), tutti gli esperimenti che implicano l’uccisione di animali sottostanno all’articolo 17. La lettera m si ricollega allo stesso tema con le stesse motivazioni. Alla verifica dell’indispensabilità devono essere sottoposti anche tutti gli esperimenti con animali di ceppi o di linee il cui allevamento o la cui produzione comportano uno scarto importante di animali, nonché tutti gli esperimenti con animali il cui allevamento risulti problematico o la cui riproduzione è possibile solo artificialmente. La necessità di impiegare un numero elevato di animali deve essere giustificato, in ogni singolo caso, dall’obiettivo sperimentale. La lettera n garantisce di poter considerare quale esperimento che compromette il benessere dell’animale qualunque altro intervento o pratica che provochi dolori, sofferenza o danni, che lo pongano in stato di ansietà o ledano in altro modo la sua dignità.
Art. 180 Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli
animali
Diversi criteri relativi all’indispensabilità dell’esperimento figuravano già nell’articolo 61 dell’attuale ordinanza in quanto condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. L’articolo 180 capoverso 1 riprende i contenuti dell’attuale articolo 61 capoverso 3 lettere a e b e sottolinea, in particolare, l’obbligo a carico del richiedente di dimostrare che l’obiettivo non può essere raggiunto senza la sperimentazione animale.
Il capoverso 2 equivale all’attuale dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c.
Il capoverso 3 corrisponde in buona parte all’attuale articolo 61 capoverso 1 lettera e. Ha però una formulazione più dettagliata e dispone, in particolare, che l’esperimento e ognuna delle sue parti sia pianificato in modo tale che, tenuto conto del risultato perseguito, il numero degli animali necessari sia adeguatamente ridotto.