Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 181 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali
A tenore dell’articolo 19 capoverso 3 della legge, il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati obiettivi sperimentali. Alcuni obiettivi inammissibili figuravano già nell’attuale ordinanza all’articolo 61 laddove per tali esperimenti venivano indicati i requisiti supplementari necessari per il rilascio dell’autorizzazione. La lettera a corrisponde all’attuale articolo 61 capoverso 2 lettere a e b, la lettera b all’attuale articolo 61 capoverso 3 lettera c e la lettera c all’attuale articolo 61 capoverso 2 lettera a.
Anche la lettera d è nuova e vieta la sperimentazione animale per scopi militari quali test di armi o munizioni. A questa disposizione non sarebbero soggetti studi a carattere prettamente difensivo intesi, ad esempio, a verificare la sicurezza di sostanze utilizzate esclusivamente in ambito militare. La Svizzera, attualmente, non conduce studi a scopi militari, ragione per cui questa disposizione ha carattere puramente preventivo.
Art. 182 Condizioni d’autorizzazione
Il contenuto dell’articolo 182, che disciplina le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione, corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 61 dell’attuale ordinanza; le disposizioni di tale articolo vanno a completare gli articoli 160 e 161 in cui sono disciplinati rispettivamente i criteri di indispensabilità dell’esperimento e gli obiettivi sperimentali inammissibili. Nell’articolo 182 sono stati altresì inseriti aspetti riguardanti l’allevamento.
Il capoverso 1 si applica a tutti gli esperimenti che, conformemente all’articolo 17 della legge (cfr. art. 179), provocano all’animale stress fisico e psichico. Sono quindi menzionati tutti gli aspetti che devono essere esaminati e soddisfatti affinché possa essere rilasciata un’autorizzazione. La lettera a rinvia ai criteri dell’indispensabilità dell’esperimento (art. 180) e all’articolo 19 capoverso 4 della legge, la lettera b agli obiettivi sperimentali inammissibili (art. 181), la lettera c all’obbligo di trattare gli animali con riguardo durante gli esperimenti (art. 185, art. 20 cpv. 1 e 2 LPAn), la lettera d ai presupposti per l’impiego di animali con mutazioni patologiche (art. 168-173), la lettera e ai requisiti riguardanti la detenzione, il trattamento, i locali e i parchi, la provenienza ed eventualmente la marchiatura degli animali (artt. da 155 a 160 e 165), la lettera f ai requisiti che devono essere soddisfatti dagli istituti e dai laboratori per l’esecuzione degli esperimenti (art. 174) e la lettera g ai requisiti in termini di personale (artt. da 175 a 177 e da 186 a 189).
Il capoverso 2 si applica a tutti gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali e non ne ledono la dignità. Le condizioni da esaminare sono pertanto unicamente quelle indicate alle lettere da c a g del capoverso 1. Nella prassi sono pochi gli esperimenti che di fatto rientrano nel campo d’applicazione di questo articolo.
Art. 183 Autorizzazione
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 1 dell’articolo 61a. La nuova formulazione è dettata dall’articolo 175.
Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 61a.
Il capoverso 3 lettera a corrisponde al contenuto del primo periodo dell’attuale articolo 61a capoverso 3 ed è completato dalle lettere da b a e per chiarire in quali casi, motivati dall’obiettivo sperimentale, è possibile autorizzare deroghe alle disposizioni. L’aggiunta di ulteriori settori rappresenta l’adeguamento logico alla nuova formulazione del capitolo riguardante gli esperimenti sugli animali.
Conformemente al capoverso 4 le deroghe vanno indicate esplicitamente nell’autorizzazione. Ciò tiene conto del fatto che le deroghe in questione vanno concesse solo dopo un’oculata ponderazione di tutti gli elementi.
Il capoverso 5 corrisponde in misura sostanziale al secondo periodo dell’attuale articolo 62 capoverso 3. Gli elementi aggiuntivi di cui alle lettere da a ad h sono il risultato della nuova formulazione del capitolo dedicato agli esperimenti sugli animali e non rappresentano in alcun modo un inasprimento dei contenuti.