Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 184 Procedura d'autorizzazione

Il capoverso 1 corrisponde, in sostanza, all’attuale capoverso 1 dell’articolo 62. La nuova formulazione è dettata unicamente dal fatto che non vi è più distinzione fra domande soggette all’obbligo di notificazione e domande soggette all’obbligo d’autorizzazione. Poiché fino ad ora, in entrambi i casi, era necessaria una decisione, nulla cambia in termini materiali nella prassi riguardante le autorizzazioni. Nuovo è invece il fatto che le domande devono essere inoltrate elettronicamente.

Il capoverso 2 disciplina la procedura di autorizzazione per gli esperimenti che coinvolgono animali in più Cantoni. Ciò può avvenire nel caso in cui gli animali siano trasferiti in un Cantone universitario per essere sottoposti ad esami particolarmente complessi o quando, nel caso di uno studio sul campo, gli animali soggetti ad un determinato trattamento sono distribuiti in più Cantoni. In questi casi è sufficiente un’autorizzazione del Cantone in cui l’esperimento si svolge principalmente, mentre il controllo dell’esecuzione degli esperimenti spessa a tutti i Cantoni coinvolti.

Il capoverso 3 poggia sull’attuale articolo 62 capoverso 2; nuova è la precisazione secondo cui l’autorità cantonale esamina tutte le domande e non solo quelle relative ad esperimenti che non compromettono il benessere dell’animale.

Il capoverso 4 si basa sull’attuale articolo 62 capoverso 3. Nuovo è l’obbligo a carico dell’autorità cantonale di trasmettere alla commissione, insieme ai documenti allegati alla domanda, la propria valutazione. Questo perché la commissione non può esaminare da sola tutti gli aspetti e, in particolare, quelli riguardanti il personale, le infrastrutture e i luoghi autorizzati per la detenzione. In altri termini, il Cantone non può contare unicamente sulla commissione, bensì deve disporre di competenze proprie e delle risorse necessarie a garantire il trasferimento delle conoscenze.

Dal profilo giuridico il capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 4 dell’articolo 62. Le autorizzazioni sono passate in giudicato quando non si è fatto uso di rimedi giuridici o se l’autorità che decide ha rilasciato una dichiarazione attestante che l’autorizzazione è entrata in vigore. Quest’ultima può essere rilasciata unicamente dopo che l’autorità ha chiesto a tutti coloro che potrebbero far uso dei rimedi giuridici se intendono avvalersene. È importante che non vengano impiegati animali in un esperimento se non è certo che contro il progetto sperimentale non sono state adite le vie legali.

Art. 185 Esecuzione di esperimenti sugli animali

Il capoverso 1 precisa la prescrizione dell’articolo 20 capoverso 1 della legge secondo cui è lecito causare all’animale sofferenze fisiche o psichiche solo se ciò è inevitabile per raggiungere lo scopo sperimentale. Prima dell’inizio dell’esperimento va stabilito quali sintomi o quali eventi devono portare alla sospensione dell’esperimento e all’eventuale uccisione dell’animale. Può trattarsi di eventi che rendono impossibile la valutazione dei dati o di parametri riguardanti la limitazione della sofferenza nell’animale.

Il capoverso 2 riprende sostanzialmente l’articolo 16 capoverso 3bis dell’attuale legge. Esso è però completato dall’obbligo di adottare le misure necessarie per lenire lo stato di paura e di stress dell’animale che fatica ad assuefarsi alle condizioni sperimentali. Questa disposizione completa quella dell’articolo 156 capoverso 1 di validità generale.

Il capoverso 3 introduce una disposizione nuova secondo cui gli animali possono essere impiegati in un esperimento se il loro stato di salute è noto ed è tale per cui si possono escludere altri disagi oltre a quelli derivanti dall’esperimento. Questa formulazione consente una certa flessibilità riguardo alla verifica dello stato di salute dell’animale che non deve soddisfare criteri rigidi ma incentrarsi sull’esperimento previsto. Questa disposizione è importante, ad esempio, nel caso degli animali da reddito; quelli utilizzati per esperimenti sugli animali provengono spesso da fonti poco note o dal commercio di bestiame.

Analogamente al capoverso 1, il capoverso 4 da attuazione all’articolo 20 capoverso 1 nonché ad una parte dell’articolo 16 capoverso 3bis della legge attualmente in vigore. Esso impone di verificare regolarmente e accuratamente lo stato di salute degli animali durante l’esperimento in modo da riconoscere rapidamente eventuali problemi. Gli animali devono inoltre essere accuditi e curati e se necessario uccisi non appena l’obiettivo sperimentale lo consenta o i criteri per l’interruzione dell’esperimento siano intervenuti. Questa disposizione è di particolare importanza per gli esperimenti con i roditori poiché, a causa delle loro dimensioni corporee e del numero spesso elevato di animali impiegati, il loro benessere può essere verificato solo se l’esame avviene in modo strutturato.