Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Il capoverso 5 riprende il contenuto dell’articolo 16 capoverso 2 dell’attuale legge riformulandolo in modo più comprensivo e sottolineando l’importanza del trattamento analgesico postoperatorio. Come previsto finora, tuttavia, l’obbligo di ricorrere all’anestesia e al trattamento analgesico può essere limitato in ragione dello scopo sperimentale.

Il capoverso 6 poggia sull’articolo 15 capoverso 2 dell’attuale legge e prevede che l’esecuzione di interventi e di misure difficoltose dal profilo tecnico può essere affidata unicamente a persone qualificate. Nell’ambito della sperimentazione animale, infatti, anche personale senza una formazione medica può, ad esempio, eseguire degli interventi operatori. Questa disposizione è dunque necessaria proprio per regolamentare interventi particolarmente complessi. In questi casi spetta al richiedente produrre tutta la documentazione necessaria.

Il capoverso 7 riprende il contenuto dell’articolo 16 capoverso 5 dell’attuale legge riformulandolo in modo più comprensivo e sottolineando l’importanza dei criteri per l’interruzione dell’esperimento.

Il capoverso 8, che riprende il contenuto dell’articolo 16 capoverso 4 dell’attuale legge, intende evitare agli animali stress eccessivi. Un animale impiegato in esperimenti di gravità 2 o anche superiore non può essere impiegato in altri esperimenti. Dopo un esperimento è ammissibile impiegare l’animale in un esperimento di grado 0 o di grado 1 solo se altre disposizioni non vi si oppongano e se l’animale deve essere ucciso. Inoltre occorre garantire che nel caso in cui gli animali vengano trasferiti ad altri centri di detenzione di animali da laboratorio, essi siano accompagnati dalle informazioni riguardanti gli esperimenti in cui sono stati impiegati. Questa disposizione è importante soprattutto per primati, cani e gatti.

Il capoverso 9 sancisce infine il divieto di eseguire esperimenti nei locali in cui gli animali sono tenuti poiché è comprovato che ciò conduce ad uno stress sensibile negli animali presenti.

Sezione 6: Formazione e perfezionamento del personale specializzato

Art. 186 Requisiti

Il capoverso 1 è nuovo e disciplina i requisiti posti al direttore di un centro di detenzione di animali da laboratorio. Affinché sia possibile tenere conto di tutte le differenza in termini di dimensioni della detenzione e di specie animali tenute, la persona deve essere titolare o di una formazione specifica riguardante gli animali da laboratorio (lett. a), o di un’abilitazione quale responsabile d’esperimento (lett. b) oppure di un attestato di capacità quale guardiano di animali (lett. c). Laddove siano prodotti animali geneticamente modificati, l’attestato di capacità quale guardiano di animali non è sufficiente per dirigere una un centro di detenzione di animali da laboratorio.

Il capoverso 2 è stato formulato sulla falsariga dell’attuale articolo 59d capoverso 1. Alla lettera a è stato introdotto il termine «responsabile d’esperimento». Le lettere b e c sono state riprese tali e quali.

Salvo che per il concetto di «persona che esegue l’esperimento» introdotto all’articolo 177, il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 59d capoverso 2.

Il capoverso 4 è nuovo e riguarda coloro che sono chiamati a giudicare il benessere degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche. Può trattarsi di responsabili d’esperimento, di guardiani d’animali con o senza attestato di capacità, di dottorandi o di altre persone preposte all’esecuzione dell’esperimento. Questa formazione è computata come formazione ai sensi del capoverso 5.

Il contenuto del capoverso 5 corrisponde al capoverso 3 dell’articolo 59d della presente ordinanza.

Art. 187 Corsi di formazione e di perfezionamento

L’articolo 187 corrisponde, dal profilo del contenuto, all’articolo 59d capoverso 4 dell’attuale ordinanza.

Art. 188 Contenuto e attestazione della formazione e del perfezionamento

L’articolo 188 corrisponde, dal profilo del contenuto, all’articolo 59e dell’attuale ordinanza. Per il disciplinamento del contenuto e del volume dell’insegnamento, della sua durata, degli stage e del perfezionamento non si rinvia più ad