Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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un’ordinanza separata, bensì al nuovo allegato 5 che riprende il contenuto dell’ordinanza del 12 ottobre 199832 concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali.

Art. 189 Verifica della formazione e del perfezionamento

I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 59f dell’attuale ordinanza.

Sezione 7: Notificazioni e controlli

Art. 190 Notificazioni

Il capoverso 1 è nuovo e costituisce la base legale affinché in futuro possa essere stilata e pubblicata una statistica che fornisca informazioni sul numero di animali da laboratorio allevati in Svizzera, compresi gli animali geneticamente modificati. Tale statistica consentirà di stimare il numero complessivo degli animali scartati e risponderà ad un postulato presentato in tal senso dalle organizzazioni di protezione degli animali. Queste notificazioni devono avvenire in forma elettronica, contemporaneamente a quelle riguardanti gli animali effettivamente impiegati negli esperimenti. Gli aspetti oggetto della notificazione figurano all’articolo 209 capoverso 7.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 63a capoverso 1 dell’attuale ordinanza con la differenza che le notificazioni devono ora avvenire entro due mesi dalla fine dell’esperimento, rispettivamente entro la fine di febbraio. Nuovo è inoltre il fatto che anche queste notificazioni devono avvenire elettronicamente.

Il capoverso 3 rappresenta la base legale per eventuali deroghe all’obbligo di procedere alla notificazione elettronica.

Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 63a capoverso 2 dell’attuale ordinanza. Alla lettera a è tuttavia completato dall’obbligo a carico dei Cantoni di trasmettere di volta in volta all’Ufficio federale le autorizzazioni per i centri di detenzione degli animali da laboratorio, per gli animali modificati geneticamente il cui benessere è compromesso e per gli animali con mutazioni patologiche, e ciò in considerazione del diritto di ricorso delle autorità (art. 25 LPAn). Alla lettera b i Cantoni sono invitati ad inoltrare all’Ufficio federale le notificazioni statistiche riguardanti gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione degli animali da laboratorio. Tutte le notificazioni devono avvenire per via elettronica.

Il capoverso 5 rappresenta la base legale per le eventuali deroghe all’obbligo dei Cantoni di procedere alle notificazioni in forma elettronica.

Art. 191 Controlli

I capoversi 1 e 2 sono nuovi e disciplinano la frequenza e il contenuto dei controlli (lett. da a a d) in seno ai centri di detenzione degli animali da laboratorio. L’obbligo di controllare ogni anno gli stabilimenti non è di per sé una novità; esso è già previsto nell’ordinanza in vigore al capoverso 3 dell’articolo 63.

Il capoverso 3 prevede l’entità dei controlli a campione sugli esperimenti in corso e fissa i criteri secondo cui va composto il campione da controllare, mentre il capoverso 4 fissa il contenuto di tali controlli (lett. da a a e). L’obbligo di sottoporre l’esecuzione degli esperimenti a un controllo a campione è già previsto nell’attuale ordinanza, all’articolo 63 capoverso 3.

Sezione 8: Commissioni per gli esperimenti sugli animali

Art. 192 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

I capoversi da 1 a 3 corrispondono ai capoversi da 1 a 3 dell’articolo 64 dell’attuale ordinanza.

32 RU 1998 2716