Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Il capoverso 4 concretizza la collaborazione con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano di cui all’articolo 35 capoverso 2 della legge.

Il capoverso 5 equivale al capoverso 4 dell’articolo 64 dell’ordinanza in vigore.

Art. 193 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

L’articolo 193 concretizza al capoverso 1 «l’indipendenza» delle commissioni sancita dall’articolo 34 capoverso 1 della legge. Nei capoversi 2 e 3 sono regolamentati la formazione e il perfezionamento dei membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali (art. 32 cpv. 4 LPAn).

Sezione 9: Statistica e informazione del pubblico

Art. 194

Il capoverso 1 riprende dall’articolo 19a capoverso 3 dell’attuale legge l’obiettivo che deve essere raggiunto dalla statistica annuale sugli esperimenti animali completandolo con le nuove sezioni statistiche riguardanti gli animali da laboratorio allevati e gli animali geneticamente modificati.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 64b dell’attuale ordinanza.

In esecuzione dell’articolo 36 della legge, il capoverso 3 impone all’Ufficio federale l’obbligo di procedere, in collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, alla pubblicazione di un rapporto che informi in merito agli sforzi compiuti nell’ambito degli esperimenti sugli animali, degli animali da laboratorio e degli animali geneticamente modificati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Queste pubblicazioni periodiche sono importanti per testimoniare dei cambiamenti in parte piuttosto rapidi ai quali si assiste in questo settore.

Capitolo 11: Eccezioni dall’obbligo dell’anestesia

Il Consiglio federale resta fedele al proprio intento di ridurre il numero degli interventi che possono essere eseguiti senza anestesia. Condizione essenziale è che lo stress globale cui è soggetto l’animale venga ridotto attraverso l’anestesia. Nel campo della castrazione degli animali, l’Ufficio federale ha avviato e sostenuto diversi progetti di ricerca che, tuttavia, non si sono ancora conclusi. Non appena tutti i risultati saranno disponibili, l’Ufficio federale discuterà il da farsi con le cerchie interessate e, se del caso, proporrà la revisione della disposizione pertinente. Con la nuova legge sulla protezione degli animali il Parlamento ha deciso di vietare la castrazione dei porcellini senza anestesia a partire dal 1° gennaio 2009. Se fino a tale data non fosse disponibile un metodo alternativo praticabile, il Consiglio federale può differire di due anni l’entrata in vigore del divieto.

Art. 195

Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 65.

Secondo il capoverso 2, che corrisponde sostanzialmente all’attuale capoverso 2 dell’articolo 65, le persone esperte possono eseguire senza anestesia gli interventi in esso elencati.

Le lettere a, b, c, d e g corrispondono alle attuali lettere a, b, c, d, e e g dell’articolo 65. Alla lettera f, invece, agli interventi per i quali è richiesta l’anestesia (tatuaggio di cani e gatti) è stata aggiunta la marchiatura dei pesci.