Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Capitolo 12: Pratiche vietate

Nel presente capitolo figurano tutta una serie di pratiche o di misure vietate nei confronti degli animali. Se una pratica o una misura non figura in questo capitolo non significa automaticamente che essa sia autorizzata. In ogni singolo caso occorrerà valutare se tale divieto non scaturisca da altre disposizioni di validità generale.

Art. 196 Pratiche vietate su tutte le specie animali

L’articolo 196 capoverso 1 corrisponde all’articolo 22 capoverso 1 della legge attualmente in vigore.

Nel capoverso 2 figurano pratiche e misure riprese in parte dall’articolo 22 capoverso 2 della legge e in parte dall’articolo 66 dell’ordinanza. Dove possibile, le disposizioni in vigore sono state inserite negli articoli riguardanti le singole specie di animali (artt. da 197 a 204).

La lettera a corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera a LPDA.

La lettera b corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 2 lettera a OPAn.

Le lettere c e d corrispondono alle attuali lettere b e c del capoverso 2 dell’articolo 22 LPDA.

Le lettere e ed f corrispondono alle attuali lettere e ed f del capoverso 2 dell’articolo 22 LPDA.

La lettera g corrisponde alla regolamentazione contenuta nel protocollo aggiuntivo del 6 febbraio 1992 alla Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti. La Svizzera ha ratificato il protocollo aggiuntivo il 21 dicembre 1994. Scopo della regolamentazione è creare una serie di strumenti con i quali impedire la somministrazione agli animali di sostanze e prodotti inammissibili dal profilo della protezione degli animali. Può trattarsi – come dimostrano casi registrati in patria e all’estero – dell’impiego di ormoni negli animali da reddito, se causano all’animale dolori, sofferenze o lesioni, della somministrazione di spezie al pollame da macello prima della macellazione o ancora di sostanze luminescenti nei pesci.

La lettera h riprende il contenuto dell’attuale lettera b dell’articolo 66 OPAn. Negli ultimi anni, i metodi d’analisi sono stati talmente affinati da consentire spesso di rilevare la presenza di quantità anche minime di alcune sostanze che però, in tale dosaggio, non hanno alcun influsso sulle prestazioni degli animali. Le singole associazioni sportive (sport equestri, sport cinofili, ecc. ) devono pertanto stilare degli elenchi (cosiddette liste positive) in cui figurino i valori limite per le singole sostanze. Per le sostanze non riportare il valore di tolleranza è zero. In questo modo si vieta anche la partecipazione a eventi sportivi di animali ai quali è stata somministrata una sostanza sconosciuta.

La lettera i vieta tutte le misure adottate in vista di eventi quali esposizioni e che procurano agli animali dolori o lesioni, quali l’insufflazione delle mammelle o la non mungitura.

Infine, sulla scorta del principio della dignità animale introdotta nella nuova legge sulla protezione degli animali, la lettera j vieta pratiche sessuali con gli animali.

Il capoverso 3 abilita le autorità cantonali ad eseguire controlli antidoping, a ordinarne l’esecuzione agli organizzatori delle gare sportive o ancora ad affidarli alle federazioni sportive nazionali. Il capoverso in questione disciplina altresì la questione dei costi addossandone l’onere agli organizzatori (secondo il principio di causalità). Tale disposizione dovrebbe dissipare i dubbi che erano stati sollevati nella pratica e comunque non dovrebbe tradursi in un onere eccessivo per gli organizzatori poiché è lecito supporre che le autorità cantonali non esigeranno sforzi sproporzionati.

Art. 197 Pratiche vietate sui bovini e sui bufali

All’articolo 197 figurano le pratiche vietate sul bestiame bovino.

La lettera a riprende il contenuto dell’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera d stralciando, tuttavia, la deroga che era prevista. Eccezioni al fine di prevenire o curare una malattia e dunque per il benessere dell’animale sono consentite a condizione che l’intervento sia eseguito sotto anestesia da un veterinario.

La lettera b vieta di privare le bovine di acqua durante la messa in asciutta. Anche se non devono più produrre latte, le bovine non possono essere private dell’acqua, essenziale per garantire un metabolismo normale.