Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 199 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini

All’articolo 199 figurano le pratiche vietate su ovini e caprini.

La lettera a vieta l’uso di anelli elastici e di sostanze corrosive per l’asportazione degli abbozzi cornei. Gli anelli elastici sono del tutto inadeguati per tale operazione poiché possono causare brutte infezioni. Gli aghi e le paste corrosive causano spesso lesioni nell’area circostante l’abbozzo corneo e provocano dolori persistenti.

La lettera b vieta interventi al pene dei montoni e dei caproni utilizzati per evidenziare i calori quali la deviazione chirurgica, lo spostamento o l’immobilizzazione del pene o del prepuzio. Il metodo più adatto per la sterilizzazione dei montoni è la vasectomia poiché non inibisce il comportamento sessuale di tali animali.

Art. 200 Pratiche vietate sui volatili domestici

All’articolo 200 figurano le pratiche vietate sui volatili domestici.

La lettera a vieta il taglio del becco. Si tratta in effetti di un intervento doloroso che limita fortemente le funzioni del becco. Attualmente è eseguito nell’ambito di alcune forme di detenzione quali la detenzione di tacchini da ingrasso in pollai con finestre, la detenzione delle galline ovaiole in sistemi particolari e la detenzione per l’ingrasso. La spuntatura del becco continua invece ad essere consentita senza anestesia conformemente all’articolo 195 capoverso 2 lettera d. La differenza fra i due interventi sta nella forma che viene data al becco. Ad ogni modo, i volatili devono poter chiudere il becco completamente.

La lettera b vieta il taglio delle appendici del capo (cresta, bargigli e orecchioni) e delle ali. Questi interventi venivano finora eseguiti nei primi giorni di vita dei pulcini. Gli animali più anziani rischiano il dissanguamento.

Il taglio delle ali nell’ambito della detenzione di animali domestici e di animali da reddito è piuttosto raro. Quando vi si procede è finalizzato ad evitare che un intero gruppo spaventato si sollevi in volo e, in particolare nella detenzione all’aperto, che sorvolino i recenti. Il taglio delle ali ostacola notevolmente le possibilità dell’animale di utilizzare i luoghi sopraelevati. Gli effetti perseguiti con questo intervento possono essere raggiunti, in alternativa, con provvedimenti edili o attraverso il taglio di singole penne maestre.

Il taglio della cresta è eseguito nell’ambito della detenzione di animali genitori e della detenzione di volatili di razza per le razze da combattimento. Ai galli delle razze da combattimento, inoltre, vengono recisi anche i bargigli e gli orecchioni. Le ragioni addotte per giustificare questi interventi sono, da un lato, la possibilità di riconoscere così più facilmente gli animali e, dall’altro, la riduzione del pericolo di ferimento nel corso dei combattimenti di galli. Nell’allevamento delle razze da combattimento, inoltre, entra in linea di conto anche lo standard della razza. In nessuno degli esempi riportati, gli interventi in questione possono essere plausibilmente giustificati.

La lettera c vieta l’impiego di occhiali e di lenti a contatto nonché l’applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco. Gli occhiali sono fissati al naso dei volatili mediante un fermaglio o con un ago che attraversa il setto nasale. L’applicazione degli occhiali è dolorosa così come sono dolorosi gli urti o il loro eventuale spostamento. Per di più, gli occhiali impediscono di recepire correttamente lo spazio circostante e inibiscono un comportamento normale.

Le lenti a contatto sono colorate e applicate direttamente sull’occhio. Soprattutto in presenza di un gran numero di animali, l’applicazione delle lenti avviene difficilmente con la necessaria cura. Inoltre, visto che non vengono mai tolte e pulite, sussiste il rischio di infiammazione degli occhi. A ciò si aggiunge che gli animali si abituano ad una visione colorata dell’ambiente circostante e non sono più in grado di distinguere i contrasti.

Soprattutto nell’ambito della detenzione di fagiani si usa applicare agli animali anelli di plastica ed altri dispositivi per impedire la chiusura del becco. La loro applicazione è analoga a quella degli occhiali e poiché una parte di tali dispostivi è collocata fra il becco superiore e quello inferiore, l’animale non è più in grado né di beccare né di alimentarsi normalmente. Con questi dispositivi si cerca di adattare gli animali a condizioni di detenzione non adeguate. Occorre invece rendere il sistema di detenzione adeguato agli animali cosa che rende superflui interventi di questo tipo.

La lettera d corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera c.