Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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La lettera e vieta l’ingozzamento degli animali, pratica comune nei confronti di anatre e oche. L’ingozzamento non corrisponde ad un regime alimentare fisiologicamente giustificato, esaspera il metabolismo e provoca alterazioni patologiche del fegato.
La lettera f vieta la spiumatura degli animali vivi poiché trattasi di pratica dolorosa.
Art. 201 Pratiche vietate sui cavalli
L’articolo 201 elenca le pratiche vietate sui cavalli.
La lettera a corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera d per quanto riguarda i cavalli; essa non contempla invece la disposizione derogatoria dell’attuale articolo che è stata stralciata. Eccezioni al fine di prevenire o curare una malattia e dunque per il benessere dell’animale sono consentite a condizione che l’intervento sia eseguito sotto anestesia da un veterinario.
La lettera b corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera c.
Il contenuto della lettera c corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera f alla quale è stata aggiunta quale pratica vietata anche il punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica. L’impiego di recinti elettrici nelle giostre meccaniche continuerà ad essere consentito poiché non servono ad incitare bensì a separare i cavalli.
La lettera d corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera g.
La lettera e vieta l’asportazione dei peli tattili (vibrisse). I peli tattili attorno agli occhi, alle narici e alla bocca garantiscono al cavallo la percezione sensoriale dell’ambiente circostante non controllabile con gli occhi. L’eliminazione delle vibrisse («clipping») priva il cavallo di un organo sensoriale portando ad alterazioni del comportamento. In futuro, i cavalli da monta western e i cavalli da torneo potranno partecipare ai concorsi internazionali solo se provvisti di vibrisse.
La lettera f vieta la marchiatura a freddo o caldo. Affinché la cicatrice sia leggibile, è necessaria un’ustione di terzo grado (ca. 800 °C). Entrambi i sistemi causano all’animale dolori che possono diventare persistenti e che oggi non si giustificano più. Una valida alternativa per l’identificazione dei cavalli è l’applicazione di un microchip (transponder). La lettera g vieta di immobilizzare la lingua. Si tratta di una pratica a volte eseguita sui cavalli da corsa per impedire che durante le corse a velocità sostenuta la lingua vada a bloccare le vie respiratorie. Il problema va risolto con misure zootecniche considerato che non di rado l’immobilizzazione della lingua causa ferite gravi o addirittura la perdita dell’organo.
Art. 202 Pratiche vietate sui cani
L’articolo 202 elenca le pratiche vietate sui cani.
La lettera a ingloba l’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera h OPAn e l’articolo 22 capoverso 2 lettera g LPDA.
La lettera b corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera g LPDA che vieta di sopprimere gli organi vocali o di impiegare altri mezzi per impedire all’animale di emettere gridi ed esprimere dolore.
La lettera c corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera d. Ad essa è però stata inglobata la deroga nei confronti dei cani pastori e dei cani da protezione del bestiame poiché il loro addestramento deve avvenire con capre vive. Queste ultime sono tuttavia sottoposte ad uno stress limitato.
La lettera d corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 1 lettera i.
Art. 203 Pratiche vietate su pesci e decapodi
Nell’articolo 203 sono elencate le pratiche vietate sui pesci.
La lettera a vieta l’organizzazione di gare di pesca. Queste manifestazioni comportano un’elevata strumentalizzazione dei pesci poiché la loro cattura è finalizzata unicamente a garantire al pescatore prestigio o una vincita materiale.