Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Soprattutto le grandi manifestazioni a carattere commerciale sono state più volte oggetto di denuncie giustificate poiché i pesci vengono tenuti in cattive condizioni e la loro uccisione non avviene a regola d’arte. Questo divieto non si applica invece alla pesca praticata da piccoli gruppi di amici o di membri di un’associazione che si ritrovano per un momento conviviale e pescano nel rispetto delle prescrizioni legali.
La lettera b vieta da un lato la pesca mirata di pesci la cui cattura è vietata come nel caso di pesci che non raggiungono una misura minima o che si trovano nel periodo di protezione e, dall’altro, la pesca nei bacini d’acqua in cui è vietato pescare. La pesca in acque protette è considerata una violazione delle disposizioni sulla protezione degli animali. I Cantoni adottano le misure necessarie per ridurre il più possibile la cattura casuale di specie ittiche protette.
La lettera c vieta nell’ambito della pesca con la lenza l’utilizzo dell’amo con ardiglione. Gli ami con ardiglione provocano ferite inutili ai pesci che, per legge, vanno rilasciati in acqua (ad es. pesci che non raggiungono la misura minima o che si trovano nel periodo di protezione). Staccare il pesce da un amo con ardiglione richiede un minimo di conoscenze specialistiche e per di più si tratta di un’operazione che sottopone il pesce ad uno stress supplementare se è costretto a restare molto tempo fuori dall’acqua. Per questa ragione diversi Cantoni già vietano in tutto o in parte l’uso di questi ami (divieti nelle acque correnti). Ferite particolarmente gravi possono derivare dall’uso di ami multipli con ardiglione, ragione per cui alcuni Cantoni consentono la pesca in acque ferme solo con ami singoli con ardiglione. Gli ami multipli staccati dai pesci con uno strappo possono causare agli animali problemi di respirazione e di assunzione del cibo tali da condurli alla morte. L’Ufficio federale e l’Ufficio federale disciplineranno insieme le eccezioni. Un’eccezione potrebbe riguardare i metodi di pesca che se privati della possibilità di utilizzare l’ardiglione vedrebbero diminuire notevolmente il volume del pescato nonché la pesca in acque nelle quali tutti i pesci raggiungono le dimensioni necessarie e dopo la cattura non possono essere rigettati in acqua.
La lettera d vieta il trasporto e la detenzione temporanea di pesci e di decapodi vivi nel ghiaccio o nell’acqua ghiacciata poiché si tratta di pratiche contrarie alla protezione degli animali che causano loro sofferenze. Il ghiaccio è impiegato per rallentare il metabolismo e dunque tranquillizzare questi animali a sangue freddo. Tuttavia, la mancanza di ossigeno nel ghiaccio induce una lenta agonia mentre i frammenti di ghiaccio presenti nell’acqua ghiacciata provocano ferimenti alla mucosa protettiva, alle branchie e agli organi sensoriali. Per quanto riguarda i decapodi, infine, la detenzione temporanea di gamberi d’acqua salata in ghiaccio d’acqua dolce può causare problemi osmotici.
La lettera e corrisponde sostanzialmente all’articolo 66 capoverso 1 lettera l dell’ordinanza in vigore. La restrizione al solo caso in cui i mezzi ausiliari siano impiegati per «limitare gli animali nei loro movimenti» è stata stralciata poiché il ricorso a mezzi ausiliari che ledono le parti molli degli animali è da considerare contrario alle disposizioni sulla protezione degli animali indipendentemente dallo scopo cui è finalizzato.
Art. 204 Pratiche vietate su altri animali
Nell’articolo 204 sono elencate le pratiche vietate su altri animali.
La lettera a corrisponde all’attuale articolo 22 capoverso 2 lettera g LPDA che vieta di amputare gli artigli ai gatti e ad altri felidi.
La lettera b corrisponde all’attuale articolo 66 capoverso 2 lettera k che, tuttavia, non contempla più la deroga per l’asportazione della falange supplementare dei cani in quanto esplicitamente autorizzata all’articolo 195 capoverso 2 lettera c.
La lettera c vieta di tenere gli psittacidi su un trespolo e di tenere i canarini canterini in gabbie da richiamo. Entrambe le forme di detenzione delimitano eccessivamente la libertà di movimento degli animali e non sono adeguate agli animali.
La lettera d vieta l’uso di rivestimenti in carta vetrata per i posatoi degli uccelli. Nella prassi tale rivestimento causa spesso ferite alle zampe degli uccelli.