Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Capitolo 13: Ricerca
Art. 205
L’articolo 205 riprende l’attuale articolo 67. Già in passato l’Ufficio federale ha svolto attività di ricerca per conto proprio o ne ha dato mandato a terzi allo scopo di elaborare o raccogliere le basi scientifiche necessarie alla formulazione di prescrizioni e di raccomandazioni per una detenzione adeguata degli animali e un trattamento rispettoso. Ormai quasi 10 anni fa, esso ha messo a punto un management della ricerca che vigila sull’esecuzione dei progetti di ricerca e assicura la garanzia della qualità. Per quanto riguarda i progetti di ricerca affidati all’esterno, essi si inseriscono essenzialmente nel quadro della ricerca su mandato e non della ricerca sussidiata. Nella nuova ordinanza si vuole tenerne debitamente conto.
Capitolo 14: Provvedimenti amministrativi
Art. 206 Cauzione
L’articolo 206 corrisponde all’attuale articolo 68 dell’ordinanza.
Art. 207 Diniego e revoca di autorizzazioni
L’articolo 207 corrisponde all’attuale articolo 69 dell’ordinanza.
Capitolo 15: Esecuzione
Sezione 1: Compiti dell’UFV
Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione
L’articolo 208 capoverso 1 equivale all’attuale articolo 70 capoverso 1 dell’ordinanza.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 70 dell’ordinanza; nuovo è l’obbligo a carico dell’Ufficio federale di organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali.
Il nuovo capoverso 3 attribuisce all’Ufficio federale il compito di provvedere mediante una propria politica d’informazione a promuovere un trattamento rispettoso degli animali e a ragguagliare sulle evoluzioni nel settore della protezione degli animali. Questa disposizione procura una base legale alla politica d’informazione dell’Ufficio federale in materia di protezione degli animali e risponde ad uno degli obiettivi centrali della presente revisione. Il rafforzamento dell’informazione consentirà di colmare la lacuna informativa evidenziata dalla CdG del Consiglio degli Stati. Una più assidua attività d’informazione è possibile ed utile nel settore degli animali da compagnia (scelta di un animale da compagnia: limiti e opportunità, condizioni di detenzione di tali animali compresi gli animali esotici), del commercio di animali e della formazione (ad esempio di pescatori non professionisti, di detentori di cavalli, ecc.).
Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale, sistema elettronico di notificazioni degli esperimenti sugli animali e
formulari
Il capoverso 1 corrisponde al capoverso 1 articolo 71 dell’ordinanza. L’Ufficio federale può emanare ordinanze tecniche al fine di precisare le disposizioni della presente ordinanza.
Oltre a riprendere l’attuale articolo 71 capoverso 2 dell’ordinanza, il capoverso 2 precisa che l’Ufficio federale metterà a disposizione il sistema elettronico di notificazione per gli esperimenti sugli animali menzionato agli articoli 165, 184 e 190.