Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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Art. 125 Separazione degli animali
IGTTS e SVV chiedono che l’articolo, o perlomeno il capoverso 2, venga stralciato, poiché verrebbero trasportati insieme animali dello stesso detentore provenienti da diversi box, il che condurrebbe inevitabilmente a lotte per stabilire la supremazia. KAGFL chiede che nel capoverso 2 sia precisato cosa si intenda per animali incompatibili. SP chiede che il capoverso 3 (nuovo capoverso) stabilisca in linea di principio l’obbligo di trasportare i cavalli in scompartimenti singoli.
Art. 126 Carico degli animali
BBV chiede che il capoverso 2 venga stralciato. GASUI chiede che sia previsto un capoverso 4 (nuovo capoverso) con disposizioni derogatorie per il carico del pollame.
Art. 127 Trattamento di determinate specie animali
ETHZ (diversi istituti), IBMMU, IPWETH e UNLPHT chiedono che l’articolo sia stralciato poiché riguarderebbe unicamente animali destinati alla produzione di carne. Ritengono inoltre che i requisiti di trasporto speciali per pesci, anfibi e animali da laboratorio debbano essere regolati nelle sezioni riguardanti le rispettive specie.
Molte organizzazioni di allevamento di equini e ambienti veterinari (141) propongono la formulazione “I cavalli, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio” nel capoverso 1 e chiedono di stralciare i periodi 2 e 3. AG e CLS chiedono che il primo periodo sia completato indicando che i cavalli dovrebbero essere legati; chiedono inoltre che il terzo periodo venga stralciato.
IGTTS dà voce alla riflessione secondo cui la collocazione in diagonale dei bovini all’interno dei furgoni sarebbe irrealizzabile nella pratica. FR, GE, GR, GLBV, KOLAS, KKLWD, KTFR, LOS, NW, OW, TG, UR, VSKTSO e ZH avanzano proposte per quanto riguarda la formulazione del capoverso 3.
GPS, GST, GWS, SP, STS, STVV e SVDPA chiedono che nel capoverso 5 sia inserito l’obbligo di trasportare già morti oppure completamente immersi in acqua i decapodi (Decapoda) destinati al consumo umano.
Art. 128 Condotta di guida
ACUSA e STVT chiedono che sia imposta una condotta di guida riguardosa nei confronti degli animali, in particolare nei trasporti per via ferroviaria.
Art. 129 Eccezioni alla durata massima di trasporto
Il capoverso 1 suscita un’ampia opposizione, ne viene richiesto lo stralcio(142).
In molti pareri (143) si richiama l’attenzione sul fatto che la Legge federale sulla protezione degli animali fa riferimento al concetto di “Fahrzeit” e non di “Transportzeit” (versione tedesca), in quanto i due termini differiscono in maniera sostanziale. Anche nell’Ordinanza sulla protezione degli animali andrebbe dunque utilizzato il primo termine.
AR e SH chiedono chiarezza circa le modalità di calcolo della durata massima per quanto riguarda i trasporti collettivi. Nel caso dei trasporti internazionali, entrerebbero in gioco altre normative in contrasto con quelle svizzere. Sarebbe dunque necessario chiarire quali disposizioni abbiano valore predominante. Resta aperta anche la questione circa il trattamento da riservare agli animali provenienti da trasporti internazionali ai quali va vietato il proseguimento del viaggio per motivi legati alla legislazione in materia di protezione degli animali.
141 FGEE GALCH, GST, PCI, PSMHC, SHAV, SQHA, SVP, SVPK, SVPM, SVPS, SUITRO, SVOV, SWIEND, ZKV, ZVCH 142 AR, BE, BIOSUI, COOP, FIBL, GPS, GST, GWS, IGTTS, KAGFL, KONFOR, KTLU, LU, MIGEBU, NW, PNSBNS, SH, SP, STS, STVT, STVV, SZ, SZZV, TVL, UR, VSKT, ZG 143 AG, AI, AR, ASTAG, BVAG, BELL, BBV, COOP, GASUI, GLBV, GR, KKLWD, KOLAS, LOBAG, NW, OW, SBV, SFF, SGP, SH, SO, SVV, SVAMH, SZ, TG, ZHBV