Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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GPS, GWS, STS e STVV ritengono insufficiente la norma di cui al capoverso 1 lettera f, mancherebbe una definizione dei trasporti di durata più protratta. SDAT dà voce alla riflessione secondo cui i pesci ornamentali non dovrebbero essere sottoposti, per quanto possibile, a stress ulteriori durante il trasporto, facendo presente che ogni apertura del contenitore determina una reazione di stress.
Art. 134 Eccezioni
GPS, GST, GWS, SP, STS, STVV e SVDPA propongono che l’articolo 134 porti il titolo “Trasporto postale” e avanzano la richiesta di vietare il trasporto postale di animali vivi.
4.8.4 Sezione 4: Trasporti internazionali
Art. 135 Controllo dei trasporti di animali
UNIBEIT chiede che nel capoverso 2, come motivazione valida per trattenere gli animali, sia inserita anche la conservazione delle specie. SVV chiede il coordinamento tra legislazione doganale, stradale e in materia di protezione degli animali, per evitare inutili tempi di attesa presso i posti di frontiera.
BS, KTLU, LU, NW, OW, TVL e VSKT auspicano che il divieto di transito per gli animali da reddito sia ancorato nell’OITE (146) o nell’Ordinanza sulla protezione degli animali. Qualora non sia possibile opporre un divieto di transito, dev’essere almeno introdotto un obbligo di autorizzazione per i trasporti professionali di animali in transito.
Art. 136 Autorizzazione
GST, GWS, STVV e SVWM chiedono di limitare a 6 ore la durata massima di trasporto, fatta eccezione per gli animali da compagnia e il trasporto non professionale di cavalli e altri animali da reddito.
STVT e STVV chiedono che sia vietato il transito stradale attraverso la Svizzera di animali da reddito.
Art. 137 Notificazione di violazioni
Riguardo a questo articolo non sono state avanzate richieste né espresse osservazioni.
Art. 138 Piano di trasporto
BS chiede che gli animali da zoo e gli animali da laboratorio siano subordinati ai medesimi oneri e si interroga sui motivi alla base del limite di 8 ore a partire dal quale occorre allestire un piano di trasporto, considerato che per i trasporti interni vige un limite di 6 ore. KTLU, LU, NW, OW, SZ, UR, VSKT, STVT, STVV, SVBR e TVL chiedono che il termine “trasporto” sia definito come “... dal carico fino allo scarico degli animali”. SVV rimanda al sistema Traces e si attende che venga applicato il piano di trasporto integrato. Viene pronunciato un netto no a eventuali ulteriori formulari elaborati dall’UFV.
UNZHNT chiede che nel capoverso 4 (nuovo capoverso) sia specificato come per il transito valgano comunque i medesimi tempi di percorrenza dalla partenza all’arrivo, a prescindere dal fatto che il luogo di partenza o di arrivo si trovi in Svizzera o all’estero.
Art. 139 Equipaggiamento particolare
GST e SVWZH chiedono che nell’articolo sia integrata la dicitura: “Gli animali selvatici devono essere trasportati in conformità alle prescrizioni della IATA.”
Art. 140 Precauzioni particolari
AG propone come titolo dell’articolo la dicitura “Precauzioni particolari per i trasporti internazionali”.
STVT, STVV e UNZHNT chiedono che sia concessa una deroga al divieto per il trasporto di animali malati a scopo di cura.
SP fa notare che l’espressione “trächtige weibliche Säugetiere” di fatto è un pleonasmo, poiché se gli animali sono gravidi non può trattarsi che di femmine (versione tedesca). BL e KTBL propongono che il capoverso 1 sia riformulato. STS chiede di applicare la disposizione di cui al capoverso 1 anche ai trasporti in Svizzera. Secondo BBV, KKLWD, KOLAS, NW, OW, TG, SO, SZ e UR la disposizione non
146 Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)