Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine

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4.10.2 Sezione 2: Animali da laboratorio

Art. 155 Detenzione

EKTSAM, INTPHA, SAMW, SCNAT, SGCI, SGENS e UNIBEIT auspicano una formulazione di taglio più generale per il capoverso 1, che comprenda anche disposizioni in materia di allevamento ecc.

Le organizzazioni di protezione degli animali (38 pareri) chiedono che la detenzione individuale sia ammessa solo in casi eccezionali e per brevi periodi anche nel caso vi sia incompatibilità tra gli animali.

Art. 156 Trattamento degli animali da laboratorio

INTPHA, SGCI, UETHZN, UNETHF e VFFL chiedono che sia stralciato il capoverso 2 poiché la materia risulterebbe già regolata negli articoli di tenore generale contenuti nel capitolo 1. Sette organizzazioni di protezione degli animali chiedono che il capoverso 3 sia completato con la precisazione per cui la detenzione individuale deve essere ammessa solo in casi eccezionali e per brevi periodi anche nel caso vi sia incompatibilità tra gli animali. GE, INTPHA, KTVD, NE, SGCI, UNETHF e VFFL avanzano la richiesta che sia stralciato il capoverso 4, poiché la materia sarebbe già regolata nell’articolo 10.

Art. 157 Locali e parchi

Sette organizzazioni di protezione degli animali arguiscono, sulla base di quanto indicato nella lettera a, che non sia consentito detenere nel medesimo locale specie animali con differenti esigenze quanto a fasi di luce. EKAH, UNETHF e ZH chiedono lo stralcio della lettera c, poiché la materia sarebbe già regolata nell’articolo 10. Secondo SZOG e UNETHF la formulazione della lettera d sarebbe troppo restrittiva, se considerata in relazione agli animali da reddito o agli animali selvatici. UNETHF,

UETHZN chiedono che sia stralciata poiché si tratterebbe di requisiti riguardo ai quali deve decidere il singolo istituto. SGVE, SZOG, UNETHF, UETHZN e ZH richiamano l’attenzione sull’incongruenza esistente tra i requisiti riportati alla lettera e e le condizioni di detenzione strutturate esposte

nell’allegato 3.

SP e quaranta organizzazioni di protezione degli animali chiedono che nel capoverso f (nuovo capoverso) sia prescritto il requisito dell’occupazione consona alla specie.

Art. 158 Provenienza degli animali da laboratorio

INTPHA, SGCI, VFFL, UNETHF e UNETHZN temono che le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 renderebbero impossibile effettuare studi clinici su animali.

Molti istituti di ricerca (155) chiedono una nuova formulazione per il capoverso 4 in modo da rendere possibile anche in futuro la ricerca dal punto di vista zoologico sugli animali selvatici e da eliminare l’attuale incongruità rispetto alla LPN. KTDTVK, LSCV e SP chiedono che vengano formulate restrizioni al fine di non mettere a rischio la sopravvivenza della specie ed evitare aggravi per gli animali catturati.

Art. 159 Marchiatura di animali da laboratorio

LSCV chiede che le marchiature siano registrate in una banca dati gestita da un’istanza indipendente e non dall’allevatore/fornitore, al fine di impedire ogni tipo di commercio illegale. Anche i conigli da laboratorio dovrebbero essere soggetti all’obbligo di marchiatura.

GR, TG, TI, VSKT, VSKTSO e ZH chiedono che siano prescritti per tutti gli animali da laboratorio,

compresi i roditori, i metodi di marchiatura che comportano il minore aggravio possibile.

Art. 160 Trasporto di animali da laboratorio

Per eliminare ogni dubbio in relazione al capitolo 8 e al fine di ottenere la compatibilità delle norme svizzere con le disposizioni in vigore nell’UE, molti istituti avanzano proposte di carattere migliorativo

155 EKTSAM, IACVG, KARCH, SGVE, SZOG, RESAL, SAMW, SCNAT, SGENS, SSPT, UNETHF, UNETHB, UNZHPT