Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 68Fedlex · Rapporto sui risultati

Secondo IACVG e RESAL c’e scarsa chiarezza per quanto riguarda gli esperimenti su animali in generale, e, in modo particolare, gli esperimenti volti alla produzione di animali geneticamente modificati.

Art. 167 Disposizioni applicabili

SO e UNETHF chiedono che siano citate in modo più particolareggiato le disposizioni applicabili nel quadro della legislazione in materia di ingegneria genetica.

Art. 168 Registrazione del fenotipo

EKTSAM, INTPHA, SAMW, SCNAT, SGCI, SGENS, UNETHF, VFFL e ZH chiedono che l’UFV si consulti obbligatoriamente con le cerchie interessate al fine di trovare una soluzione praticabile e opportuna per quanto riguarda la definizione delle esigenze poste alla registrazione del fenotipo e alla relativa documentazione.

Art. 169 Misure che riducono l’aggravio (Nessuna osservazione)

Art. 170 Restrizioni concernenti gli animali con mutazioni patologiche

UNETHF accoglie favorevolmente la disposizione. Secondo SSPT, UNETHB e UNZHPT non è chiaro come ci si debba comportare nel quadro dell’allevamento ai fini della conservazione.

Molti istituti sono dell’avviso (159) che un eventuale divieto dell’allevamento di una determinata linea vada deciso nel quadro della ponderazione dell’utilità prevista dall’articolo 172 e quindi il capoverso 2 sia da stralciare o da formulare in modo meno rigoroso.

Art. 171 Restrizioni concernenti gli animali geneticamente modificati

INTPHA, SGCI, SGENS e SWIGEN chiedono che l’articolo sia stralciato. Secondo BS, INTPHA, SGCI e SGVE dovrebbe essere collocato tutt’al più nel capitolo 6.

Le organizzazioni di protezione degli animali (38 pareri) ed EKAH accolgono favorevolmente l’articolo e propongono, unitamente a SP, che alla lettera c (nuova lettera) sia aggiunta la disposizione: “Grande moderazione deve essere osservata [oltre che per i beni di lusso] anche per le altre finalità produttive.”

Art. 172 Obbligo di notificazione per gli animali con mutazioni patologiche e autorizzazione successiva

IACVG, RESAL, SSPT, UNETHB e UNZHPT chiedono che nel capoverso 1 sia precisato chi è soggetto all’obbligo di notificazione. Le organizzazioni di protezione degli animali (38 pareri) chiedono che nel capoverso 2 sia specificato l’obbligo di informare le autorità cantonali e le commissioni per gli esperimenti sugli animali, come pure l’UFV e la CFSA, circa le linee e i ceppi per i quali non è stata considerata ammissibile la sopravvivenza.

Art. 173 Acquisizione e consegna

KTFR, UNETHF e VFFL chiedono che nel capoverso 1 sia stralciato il termine “trasportabilità”, poiché la materia sarebbe già regolata nell’articolo 160. Non risulterebbe chiaro quali informazioni debbano essere fornite nella documentazione sul fenotipo. UNETHF propone inoltre che nei capoversi 1 e 2 sia inserito un rimando alle disposizioni corrispondenti nella legislazione in materia di ingegneria genetica (OIConf, Cartagena). Secondo INTPHA, SGCI, UNETHF e VFFL, le disposizioni non sono attuabili nel caso di fornitori e acquirenti esteri.

4.10.5 Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali

Art. 174 Esigenze poste a istituti e laboratori

Sono state avanzate alcune osservazioni di carattere stilistico.

159 BS, EKTSAM, IACVG, INTPHA, RESAL, SAMW, SCNAT SGCI, SGENS, SGVE, SSPT, UNETHF, UNIFRH, UNETHHB, UNZHPT, VFFL,