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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine

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R 68/20/21 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e a

contatto con la pelle.

R 68/20/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e

ingestione.

R 68/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili a contatto con la

pelle e per ingestione.

R 68/20/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione, a

contatto con la pelle e per ingestione.

2.3 Attribuzione delle frasi R

1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi R appropriate.

2 Le sostanze classificate ufficialmente devono essere etichettate con le frasi R attribuite ufficialmente.

3 Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di una sostanza o di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono considerate come una frase R.

2.4 Scelta delle frasi R

1 Le frasi R sono attribuite alle sostanze in funzione dei seguenti criteri e priorità:

a. pericoli per la salute:

1. frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da un simbolo,

2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità che non sono rappresentate da un simbolo;

b. pericoli dovuti a proprietà fisico-chimiche: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da un simbolo;

c. pericoli per l'ambiente: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità «pericoloso per l'ambiente».

2 Le frasi R sono attribuite ai preparati in funzione dei seguenti criteri e priorità:

a. pericoli per la salute:

1. frasi R corrispondenti a caratteristiche di pericolosità rappresentate da un simbolo. In determinati casi le frasi R devono essere riprese dalle tabelle dell'allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE. Sull'etichetta devono figurare in particolare le frasi R delle componenti determinanti per l'attribuzione di una caratteristica di pericolosità,