Avamprogetto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine
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R 68/20/21 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e a
contatto con la pelle.
R 68/20/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e
ingestione.
R 68/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili a contatto con la
pelle e per ingestione.
R 68/20/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione, a
contatto con la pelle e per ingestione.
2.3 Attribuzione delle frasi R
1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi R appropriate.
2 Le sostanze classificate ufficialmente devono essere etichettate con le frasi R attribuite ufficialmente.
3 Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di una sostanza o di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono considerate come una frase R.
2.4 Scelta delle frasi R
1 Le frasi R sono attribuite alle sostanze in funzione dei seguenti criteri e priorità:
a. pericoli per la salute:
1. frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da un simbolo,
2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità che non sono rappresentate da un simbolo;
b. pericoli dovuti a proprietà fisico-chimiche: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da un simbolo;
c. pericoli per l'ambiente: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità «pericoloso per l'ambiente».
2 Le frasi R sono attribuite ai preparati in funzione dei seguenti criteri e priorità:
a. pericoli per la salute:
1. frasi R corrispondenti a caratteristiche di pericolosità rappresentate da un simbolo. In determinati casi le frasi R devono essere riprese dalle tabelle dell'allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE. Sull'etichetta devono figurare in particolare le frasi R delle componenti determinanti per l'attribuzione di una caratteristica di pericolosità,