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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine
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a. facilmente infiammabili, infiammabili, comburenti o irritanti senza la frase «Rischio di gravi lesioni oculari» (R 41); o
b. pericolosi per l’ambiente.
4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato
1 Per principio, non devono essere indicate più di quattro sostanze pericolose alle quali si possano ricondurre le proprietà pericolose più importanti del preparato.
2 In ogni caso, occorre indicare le sostanze pericolose che giustificano la seguente classificazione del preparato:
a. cancerogeno;
b. mutageno;
c. tossico per la riproduzione;
d. molto tossico, tossico o nocivo per la salute a causa di effetti non letali in seguito a un’unica esposizione;
e. velenoso o nocivo per la salute in seguito a gravi effetti dovuti a esposizione ripetuta o prolungata;
f. sensibilizzante.
3 Fatto salvo il capoverso 2, non vanno indicate le sostanze pericolose che giustificano la seguente classificazione del preparato:
a. esplosivo;
b. comburente;
c. estremamente infiammabile;
d. facilmente infiammabile;
e. infiammabile;
f. irritante;
g. pericoloso per l’ambiente.
4 Per i preparati che recano il simbolo di pericolo T+, T o Xn devono essere prese in considerazione e indicate, con riserva del capoverso 3, soltanto le sostanze recanti il simbolo T+, T o Xn, la cui concentrazione è pari o superiore al seguente valore limite (valore limite Xn):
a. il valore limite Xn che è stato fissato per la classificazione ufficiale;
b. nel caso in cui non sia stato fissato un valore limite ai sensi della lettera a: il valore limite Xn secondo l’allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE del