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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine

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sono adempiute. Sono eccettuati, a proposito dei preparati, il simbolo N e la designazione «pericoloso per l'ambiente» se non figurano come tali sull'etichetta.

3 La responsabilità per l'imballaggio e l'etichettatura permane al fabbricante.

Art. 50 Eccezioni

1 Le disposizioni relative all’etichettatura non si applicano:

a. agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici (art. 38); sono eccettuati i pezzi pirotecnici destinati a produrre polveri, gas e nebbia tossici;

b. ai metalli in forma compatta, leghe e preparati contenenti polimeri o elastomeri, se nella forma immessa sul mercato non costituiscono un pericolo per la salute dell’essere umano, in seguito a inalazione, ingestione o contatto con la pelle, né per le acque.

2 Le sostanze e i preparati classificati come nocivi per inalazione non devono essere designati come nocivi con la frase R 65 se sono immessi sul mercato in imballaggi aerosol o in contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato.

Art. 59 cpv. 1 lett. g, h

1 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:

g. per la sostanza redige o fa redigere rapporti d’esame che esulano dalla descrizione tecnica di cui all’articolo 19 capoverso 1;

h. il notificante può procurarsi altri rapporti d’esame che esulano dalla descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1.

Art. 63

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 64 cpv. 2

2 Per i preparati notificati o annunciati secondo le disposizioni del diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza occorre notificare soltanto l’etichettatura e la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie di cui all’articolo 65 capoverso 4.

Art. 65 cpv. 4

4 Per le vecchie sostanze pericolose per l’ambiente e i preparati pericolosi per l’ambiente occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 64 capoverso 1, la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.