Avamprogetto_OPChim

Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto. Sono eccettuati gli aerosol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

4 Per le confezioni spray che non rientrano nel campo d’applicazione della legge del 9 ottobre 19922sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni d’imballaggio della presente ordinanza, i punti 2.1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 19753 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Art. 41 Etichettatura di nuove sostanze non ancora completamente sottopo-

ste a test

Le sostanze notificate con una descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b o c, nonché le sostanze che secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettere a–d e f–g non sono assoggettate all’obbligo di notifica, devono inoltre, fintanto che non esiste ancora la descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera a, essere contrassegnate con l’indicazione «Attenzione – sostanza non ancora completamente sottoposta a test».

Art. 42

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 47 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 3

1 L’etichettatura deve essere apposta su ogni imballaggio o su un’etichetta saldamente fissata agli imballaggi; deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali e chiaramente visibile, ben leggibile e duratura.

1bis D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica può concedere, su domanda motivata, agevolazioni per determinati prodotti o gruppi di prodotti.

3 D’intesa con singoli utilizzatori finali, le sostanze e i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.

Art. 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto

1 Le disposizioni degli articoli 39–47 sono considerate adempiute se:

a. gli imballaggi per il trasporto sono etichettati conformemente alle disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta; e

b. gli imballaggi interni vengono etichettati conformemente agli articoli 39-47 prima o immediatamente dopo la rimozione dell'imballaggio per il trasporto.

2 Nel caso di un singolo imballaggio, i simboli e le designazioni di pericolo possono essere tralasciati se le prescrizioni sull'etichettatura di cui al capoverso 1 lettera a

2 RS 817.0

3 GU L 147 del 9 giu. 1975, pag. 40, modificata l’ultima volta dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28 gen. 1994, pag. 28).