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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine

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Art. 79 cpv. 2

2 Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi possono essere forniti a titolo commerciale soltanto a persone maggiorenni.

Art. 80 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 3bis (nuovo)

2 Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato particolarmente pericoloso deve informare l’acquirente in modo adeguato, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e lo smaltimento conforme alle prescrizioni.

3 Se fornisce al pubblico a titolo commerciale sostanze e preparati etichettati come tossici, esplosivi o corrosivi con la frase R 35, nonché preparati destinati all’autodifesa, il fornitore deve, oltre a rispettare gli obblighi di cui al capoverso 2:

3bis L'invio di preparati destinati all'autodifesa è escluso dall'obbligo di registrazione secondo il capoverso 3; in tal caso l'invio deve essere raccomandato e deve figurarvi l'indicazione «da consegnare personalmente».

Art. 81 cpv. 1, primo periodo

1 Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato particolarmente pericoloso deve possedere conoscenze specifiche.

Art. 102 Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Se dal controllo risulta che le disposizioni degli articoli 100 capoverso 2 e 101 capoverso 2 sono violate, l’autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale decide le misure del caso.

Art. 107 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. a

1 Le sostanze immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che secondo il nuovo diritto sottostanno all’obbligo di notifica devono essere notificate dal fabbricante all’organo di notifica entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 La notifica deve recare i seguenti dati aggiornati il giorno della notifica:

a. i dati secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a-d e h-j;

Art. 109 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e per preparati

1 Per le vecchie sostanze e i preparati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni del diritto anteriore, il fabbricante deve adempiere gli obblighi di annuncio secondo gli articoli 61 e 64–67 entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato conformemente al nuovo diritto.

2 Per le vecchie sostanze pericolose per l’ambiente e i preparati pericolosi per l’ambiente che si trovano sul mercato al momento dell’entrata in vigore della pre-