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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine

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Art. 67 cpv. 2

2 Se la quantità di vecchie sostanze pericolose per l’ambiente e di preparati pericolosi per l’ambiente effettivamente consegnata all’anno diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato (art. 65 cpv. 4), occorre comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità immessa sul mercato effettivamente realizzata l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’articolo 65 capoverso 4.

Art. 68 lett. b

Abrogata

Art. 69 lett. d

Sono eccettuati dagli obblighi di annuncio secondo il presente capitolo:

d. le sostanze e i preparati esclusivamente impiegati nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;

Art. 70 cpv. 3

3 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati in una forma di consegna diversa da quella ricevuta dal fabbricante deve riprendere l'etichettatura del fabbricante. Al posto di quello del fabbricante occorre indicare il proprio nome. L'esecuzione dell'etichettatura è retta dall'articolo 47.

Art. 72 cpv. 1bis (nuovo)

1bis Se le sostanze e i preparati pericolosi non sono custoditi nei contenitori originali, devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

a. gli imballaggi non devono poter essere confusi con imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali; e

b. il nome della sostanza o del preparato deve essere indicato nell'etichettatura.

Art. 77 cpv. 2

Abrogato

Art. 78 cpv. 1

1 La possibilità del servisol deve essere esclusa per:

a. le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa;

b. le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi secondo l'articolo 76 venduti al pubblico.