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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine
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1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere contrassegnati con le frasi S adeguate, conformemente alla loro classificazione. La scelta delle frasi S è retta dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 19674 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE).
2 Le sostanze classificate ufficialmente devono essere contrassegnate con le frasi S assegnate ufficialmente.
3 Per principio non possono essere assegnate più di sei frasi S. Una combinazione di frasi S equivale a una frase S.
4 Occorre indicare una frase S sullo smaltimento della sostanza o del preparato, a meno che lo smaltimento della sostanza o del preparato o quello del relativo imballaggio non costituisca un evidente pericolo per l’essere umano o l’ambiente.
5 Per le sostanze e i preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue:
a. se per la classificazione sono loro attribuiti i simboli di pericolo T, T+ o C, devono essere contrassegnati con le frasi S 1, S 2 e S 45;
b. se nella classificazione viene loro attribuito un simbolo di pericolo diverso da quelli indicati nella lettera a, devono essere contrassegnati con le frasi S 2 e S 46, a meno che non venga loro attribuito soltanto il simbolo di pericolo N.
6 Le frasi S vanno scelte rispettando l’utilizzazione previsto e le condizioni prevedibili.
7 Nella scelta delle frasi S occorre evitare ridondanze ed equivoci.
8 Se per motivi tecnici non possono figurare sull’etichetta o sull’imballaggio, le frasi S possono essere indicate su schede informative separate.
3.4 Eccezioni
1 L’indicazione di frasi S non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che:
a. sono classificate come irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti; o
b. sono classificate come nocive per la salute e non sono vendute al pubblico.
2 L’indicazione di frasi S non è necessaria per i preparati immessi sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che sono classificati come:
4 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30 apr. 2004, pag. 1), rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.