Avamprogetto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 28 pagine
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Art. 19 Descrizione tecnica
1 La descrizione tecnica deve contenere, in funzione della quantità della sostanza che il fabbricante svizzero o, in caso d’importazione, il fabbricante straniero immette complessivamente sul mercato ogni anno in Svizzera e nello SEE:
a. per i quantitativi superiori a una tonnellata: le indicazioni secondo l’allegato VII A della direttiva 67/548/CEE;
b. per i quantitativi compresi tra 100 kg e una tonnellata: le indicazioni secondo l’allegato VII B della direttiva 67/548/CEE;
c. per i quantitativi compresi tra 10 e 100 kg: le indicazioni secondo l’allegato VII C della direttiva 67/548/CEE;
d. per i polimeri assoggettati all’obbligo di notifica: le indicazioni secondo l’allegato VII D della direttiva 67/548/CEE.
2 Alla prima notifica di una nuova sostanza, l'organo di notifica, d'intesa con i servizi di valutazione, può accettare un compendio della descrizione tecnica se il notificante dimostra che:
a. nell'UE la durata di protezione dei dati è scaduta; e
b. l'identità di una sostanza e il tenore e l'identità delle impurezze sono uguali a quelli della sostanza notificata nell'UE.
Art. 26 cpv. 2 lett. e
2 La comunicazione deve comprendere i seguenti dati e documenti:
e. la quantità della sostanza che il fabbricante prevede di immettere annualmente sul mercato in Svizzera.
Art. 31 cpv. 2 lett. b
2 Il termine secondo il capoverso 1 lettera b è di 30 giorni se sono stati presentati i seguenti documenti:
b. una descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b o c.
Art. 35 cpv. 3
3 I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerati adempiuti se gli imballaggi soddisfano le disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta.
Art. 37 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2 e 4
1 I contenitori di sostanze e preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se:
2 I contenitori di sostanze e preparati venduti al pubblico e etichettati come tossici, nocivi per la salute, corrosivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili