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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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d. accettazione di subappalti: i dati relativi al tipo e al numero delle analisi accettate e al laboratorio a cui va conferito il mandato;
e. l’affidamento di subappalti all’estero.
Art. 18 Subappalti
1 Un laboratorio che trasmette a un altro laboratorio in subappalto l’esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare, deve poter dimostrare all’Ufficio federale che quest’ultimo dispone della necessaria autorizzazione nell’ambito in cui è stato incaricato dell’esame.
2 In caso di subappalti, è previamente comunicato al medico prescrivente a quale laboratorio sarà trasmesso il mandato.
3 La trasmissione a un altro laboratorio in subappalto di dati relativi ai pazienti e al materiale biologico può avvenire soltanto sotto forma di pseudonimo.
Sezione 4: Esecuzione di analisi all’estero
Art. 19
1 Un laboratorio straniero può essere incaricato di eseguire o accettare in subappalto l’esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare se è conforme allo stato della scienza e della tecnica.
2 Il committente deve comunicare ogni semestre all’Ufficio federale i mandati e i subappalti di cui al capoverso 1.
3 La trasmissione a un laboratorio straniero di dati relativi ai pazienti e al materiale biologico può avvenire soltanto sotto forma di pseudonimo.
Capitolo 3: Esecuzioni di depistaggi genetici
Art. 20 Domanda di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di depistaggi genetici deve essere presentata all’Ufficio federale.
2 La domanda deve comprendere:
a. il programma di applicazione;
b. la prova che sono adempite le condizioni secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEGU.
3 L’Ufficio federale può chiedere successivamente dati precisi relativi ai documenti di cui al capoverso 2 se le informazioni fornite sono incomplete o insufficienti per valutare la domanda.