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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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d. accettazione di subappalti: i dati relativi al tipo e al numero delle analisi accettate e al laboratorio a cui va conferito il mandato;

e. l’affidamento di subappalti all’estero.

Art. 18 Subappalti

1 Un laboratorio che trasmette a un altro laboratorio in subappalto l’esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare, deve poter dimostrare all’Ufficio federale che quest’ultimo dispone della necessaria autorizzazione nell’ambito in cui è stato incaricato dell’esame.

2 In caso di subappalti, è previamente comunicato al medico prescrivente a quale laboratorio sarà trasmesso il mandato.

3 La trasmissione a un altro laboratorio in subappalto di dati relativi ai pazienti e al materiale biologico può avvenire soltanto sotto forma di pseudonimo.

Sezione 4: Esecuzione di analisi all’estero

Art. 19

1 Un laboratorio straniero può essere incaricato di eseguire o accettare in subappalto l’esecuzione di un esame citogenetico o genetico-molecolare se è conforme allo stato della scienza e della tecnica.

2 Il committente deve comunicare ogni semestre all’Ufficio federale i mandati e i subappalti di cui al capoverso 1.

3 La trasmissione a un laboratorio straniero di dati relativi ai pazienti e al materiale biologico può avvenire soltanto sotto forma di pseudonimo.

Capitolo 3: Esecuzioni di depistaggi genetici

Art. 20 Domanda di autorizzazione

1 La domanda di autorizzazione per l’esecuzione di depistaggi genetici deve essere presentata all’Ufficio federale.

2 La domanda deve comprendere:

a. il programma di applicazione;

b. la prova che sono adempite le condizioni secondo l’articolo 12 capoverso 2 LEGU.

3 L’Ufficio federale può chiedere successivamente dati precisi relativi ai documenti di cui al capoverso 2 se le informazioni fornite sono incomplete o insufficienti per valutare la domanda.