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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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federale può rilasciare un’autorizzazione per 3 anni al massimo se si impegnano ad adempiere successivamente detti requisiti e soddisfano le altre condizioni richieste per l’autorizzazione.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....................

.......(Data)............... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,