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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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federale può rilasciare un’autorizzazione per 3 anni al massimo se si impegnano ad adempiere successivamente detti requisiti e soddisfano le altre condizioni richieste per l’autorizzazione.
Art. 38 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ....................
.......(Data)............... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,