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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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2 Almeno la metà delle persone incaricate dell’esecuzione di analisi deve possedere almeno un anno di esperienza professionale nel corrispondente settore specialistico.
3 L’Ufficio federale decide sull’equipollenza delle formazioni di cui al capoverso 1.
Art. 6 Condizioni cui deve adempiere il laboratorio
Gli esami citogenetici e genetico-molecolari devono essere effettuati in locali e con strumenti conformi allo stato della scienza e della tecnica.
Sezione 2: Autorizzazione e controllo
Art. 7 Domanda d’autorizzazione
1 La domanda d’autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici e geneticomolecolari deve essere presentata all’Ufficio federale.
2 La domanda deve comprendere:
a. i dati relativi al perfezionamento del direttore di laboratorio secondo l’articolo 4;
b. i dati relativi alla formazione e all’esperienza professionale del personale di laboratorio secondo l’articolo 5;
c. i piani dei locali con l’indicazione della funzione e dei principali strumenti del laboratorio, nonché un elenco degli apparecchi; e
d. un elenco degli esami previsti e le procedure utilizzate a tal fine.
3 L’Ufficio federale può esigere successivamente dati dettagliati relativi alla documentazione di cui al capoverso 2 se le informazioni fornite sono incomplete o insufficienti per valutare la domanda.
Art. 8 Portata materiale e durata dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione non è trasmissibile e ha una validità massima di 5 anni.
2 La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza della medesima. Deve comprendere o confermare i dati di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3.
Art. 9 Controllo
1 L’Ufficio federale controlla se sono rispettate le disposizioni della presente ordinanza. A tal fine, effettua in particolare ispezioni periodiche.
2 L’Ufficio federale può ordinare in ogni momento ispezioni con o senza preavviso.
3 Per effettuare le ispezioni, l’Ufficio federale può avvalersi di periti esterni.
4 Il laboratorio deve concedere all’Ufficio federale e ai suoi periti l’accesso ai suoi locali e strumenti, nonché fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell’ispezione.