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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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Capitolo 2: Esecuzione di esami citogenetici e genetico-molecolari

Sezione 1: Condizioni per l’autorizzazione

Art. 3 Principio

L’autorizzazione per l’esecuzione di esami citogenetici e genetico-molecolari sull’essere umano è rilasciata al laboratorio che:

a. designa una persona responsabile (direttore di laboratorio) che eserciti la vigilanza diretta e che possa certificare il perfezionamento di cui all’articolo 4;

b. dispone di personale che possa certificare la formazione e l’esperienza professionale di cui all’articolo 5; e

c. adempie le condizioni di cui all’articolo 6.

Art. 4 Perfezionamento del direttore di laboratorio

1 Il direttore di laboratorio deve possedere uno dei titoli seguenti:

a. specialista FAMH in analisi medico-genetica;

b. specialista FAMH in analisi clinico-chimica;

c. specialista FAMH in analisi ematologica;

d. specialista FAMH in analisi clinico-immunologica;

e. specialista FAMH in analisi medica di laboratorio (incl. analisi medicogenetica).

2 Se il titolo di cui al capoverso 1 lettere b-d fosse stato acquisito prima del 1° marzo 2003, è necessario il complemento «incl. diagnostica DNA/RNA».

3 Un altro titolo equivalente può essere riconosciuto al posto dei titoli di cui al capoverso 1. Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) decide sull’equipollenza.

Art. 5 Formazione ed esperienza professionale del personale di laboratorio

1 Almeno la metà delle persone incaricate dell’esecuzione di analisi deve poter certificare:

a. una formazione completa quale laboratorista medico con un diploma rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, un diploma federale di tecnico in analisi biomediche SSS o una formazione equivalente; oppure

b. una formazione professionale completa quale laboratorista biologico con certificato federale di capacità secondo la legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale o una formazione equivalente.

2 RS 412.10