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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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Capitolo 5: Emolumenti

Art. 26

1 Gli emolumenti sono fissati in funzione del tempo impiegato entro il qua-

dro tariffario seguente: Franchi

a. autorizzazione

(rilascio, rifiuto, modifica, revoca, sospensione) 400–8000

b. ispezioni (per mezza giornata e ispettore)800

2 Per decisioni e le prestazioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20044 può essere riscosso un supplemento di e fino al 50 per cento della tariffa ordinaria.

3 Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004.

Capitolo 6: Commissione di esperti

Art. 27 Composizione

1 La Commissione di esperti consta di 10–15 membri.

2 Fanno parte della Commissione medici che prescrivono esami genetici, medici competenti nella consulenza genetica, nonché specialisti dei settori seguenti:

- genetica medica;

- analisi medico-genetica;

- medicina del lavoro;

- medicina giudiziaria;

- garanzia della qualità;

- assicurazioni;

- protezione dei dati;

- ricerca (per es. diagnostica, farmacoterapia, farmacologia);

- etica;

- allestimento di profili di DNA.

Art. 28 Nomina e durata della carica

1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione di esperti per un periodo di quattro anni.

2 La durata della carica è limitata a un massimo di dodici anni.

4 RS 172.041.1