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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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Capitolo 5: Emolumenti
Art. 26
1 Gli emolumenti sono fissati in funzione del tempo impiegato entro il qua-
dro tariffario seguente: Franchi
a. autorizzazione
(rilascio, rifiuto, modifica, revoca, sospensione) 400–8000
b. ispezioni (per mezza giornata e ispettore)800
2 Per decisioni e le prestazioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20044 può essere riscosso un supplemento di e fino al 50 per cento della tariffa ordinaria.
3 Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004.
Capitolo 6: Commissione di esperti
Art. 27 Composizione
1 La Commissione di esperti consta di 10–15 membri.
2 Fanno parte della Commissione medici che prescrivono esami genetici, medici competenti nella consulenza genetica, nonché specialisti dei settori seguenti:
- genetica medica;
- analisi medico-genetica;
- medicina del lavoro;
- medicina giudiziaria;
- garanzia della qualità;
- assicurazioni;
- protezione dei dati;
- ricerca (per es. diagnostica, farmacoterapia, farmacologia);
- etica;
- allestimento di profili di DNA.
Art. 28 Nomina e durata della carica
1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione di esperti per un periodo di quattro anni.
2 La durata della carica è limitata a un massimo di dodici anni.