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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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Art. 29 Organizzazione interna
La Commissione stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.
Art. 30 Confidenzialità
1 Le deliberazioni della Commissione di esperti sono per principio confidenziali; la Commissione può renderle pubbliche.
2 I membri della Commissione di esperti e tutte le altre persone di cui la Commissione si avvale per adempiere i suoi compiti sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, sempre che il Dipartimento non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.
Art. 31 Segreteria
1 Per quanto concerne l’attività, la segreteria sottostà al presidente della Commissione di esperti, mentre dal profilo amministrativo dipende dall’Ufficio federale.
2 La segreteria coadiuva la Commissione di esperti nello svolgimento delle sue attività e nelle questioni amministrative.
Art. 32 Rapporto e pubblicazioni
1 La Commissione di esperti trasmette una volta all’anno all’Ufficio federale un rapporto d’attività.
2 Prima della pubblicazione si consulta con l’Ufficio federale.
Art. 33 Finanziamento
1 Le attività della Commissione sono finanziate dal Dipartimento.
2 I membri della Commissione di esperti sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 12 dicembre 19965 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 34 Altre disposizioni applicabili
Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.