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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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Art. 29 Organizzazione interna

La Commissione stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.

Art. 30 Confidenzialità

1 Le deliberazioni della Commissione di esperti sono per principio confidenziali; la Commissione può renderle pubbliche.

2 I membri della Commissione di esperti e tutte le altre persone di cui la Commissione si avvale per adempiere i suoi compiti sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, sempre che il Dipartimento non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.

Art. 31 Segreteria

1 Per quanto concerne l’attività, la segreteria sottostà al presidente della Commissione di esperti, mentre dal profilo amministrativo dipende dall’Ufficio federale.

2 La segreteria coadiuva la Commissione di esperti nello svolgimento delle sue attività e nelle questioni amministrative.

Art. 32 Rapporto e pubblicazioni

1 La Commissione di esperti trasmette una volta all’anno all’Ufficio federale un rapporto d’attività.

2 Prima della pubblicazione si consulta con l’Ufficio federale.

Art. 33 Finanziamento

1 Le attività della Commissione sono finanziate dal Dipartimento.

2 I membri della Commissione di esperti sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 12 dicembre 19965 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Art. 34 Altre disposizioni applicabili

Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.

5 RS 172.311

6 RS 172.31