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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine
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Art. 21 Durata della validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione di un depistaggio genetico vale per la durata del medesimo, ma al massimo per cinque anni.
Art. 22 Notificazioni
1 Il titolare dell’autorizzazione notifica all’Ufficio federale la conclusione del depistaggio genetico entro 30 giorni.
2 In caso di interruzione del depistaggio genetico, tale termine si riduce a 15 giorni. Nella notificazione occorre specificare i motivi dell’interruzione.
3 Entro sei mesi dall’interruzione o dalla conclusione del depistaggio genetico, il titolare dell’autorizzazione presenta all’Ufficio federale un rapporto finale contenente segnatamente:
a. i risultati dell’esame e le conclusioni che ne derivano;
b. le misure adottate;
c. le raccomandazioni che devono essere emanate.
Art. 23 Rapporto annuale
1 Il titolare dell’autorizzazione stende regolarmente, ma almeno una volta all’anno, un rapporto all’attenzione dell’Ufficio federale.
2 Il rapporto annuale contiene in particolare gli elementi seguenti:
a. eventuali modifiche nel programma di applicazione;
b. i risultati intermedi dei depistaggi genetici;
c. eventuali fattispecie impreviste.
Art. 24 Revoca, sospensione o modifica dell’autorizzazione
1 L’Ufficio federale può revocare o sospendere l’autorizzazione se:
a. le condizioni per l’autorizzazione non sono più adempite; oppure
b. gli obblighi di notificazione e di stesura del rapporto non sono ottemperati.
2 Importanti cambiamenti delle circostanze, in particolare le modifiche nel programma di applicazione, richiedono la previa autorizzazione dell’Ufficio federale.
Capitolo 4: Informazione al pubblico
Art. 25
L’Ufficio federale pubblica annualmente un elenco annuale dei titolari di un’autorizzazione per eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari e depistaggi genetici.