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Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 16 pagine

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Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 35 Aggiornamento degli allegati

Il Dipartimento può aggiornare gli allegati 1–3 tenendo conto degli sviluppi internazionale o della tecnica. Gli aggiornamenti che potrebbero costituire ostacoli tecnici al commercio sono effettuati d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia.

Art. 36 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze in appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 20007 sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana

Art. 2 cpv. 2 lett. d

2 In particolare collabora strettamente con:

d. la Commisione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano.

2. Ordinanza del 27 giugno 19958 sull’assicurazione malattie

Art. 53 lett. e.bis

Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:

e.bis dispongono di una corrispondente autorizzazione dell’UFSP se eseguono esami

citogenetici o genetico-molecolari;

Art. 134 cpv. 3

3 I laboratori di cui all’articolo 53 lettera ebis, che per eseguire esami genetici adempivano le condizioni per l’autorizzazione in virtù della presente ordinanza già prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del xx.xx.xxxx9 sugli esami genetici sull’essere umano e che presentano una domanda d’autorizzazione entro tre mesi, continuano a essere autorizzati fino alla decisione d’autorizzazione dell’UFSP.

Art. 37 Disposizione transitoria

Ai laboratori che hanno eseguito esami genetici prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, l’Ufficio

7 RS 810.113

8 RS 832.102

9 RU ..., in vigore dal ...