Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 21 pagine

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Cpv. 2

H+ e USML chiedono un termine più lungo per l’inoltro dei risultati del controllo della qualità all’Ufficio federale. H+ propone la presentazione di un rapporto annuale. Ins segnala che determinati laboratori eseguono unicamente esami poco frequenti per i quali non sono organizzate prove interlaboratorio. In questi casi le prescrizioni legali non possono essere adempiute.

Dal momento che i controlli esterni della qualità sono già oggi disciplinati nel quadro della sorveglianza QUALAB, FAMH chiede lo stralcio della seconda parte del periodo, mentre SSGM vorrebbe che fosse stralciato l’intero capoverso.

Articolo 14 Conservazione dei documenti

Cpv. 2

BS, NE e H+ approvano il termine di 30 anni per la conservazione dei rapporti relativi agli esami. GenA ritiene che non i laboratori, bensì i medici o addirittura i pazienti dovrebbero essere tenuti ad archiviare per un periodo così lungo i rapporti in questione. Per i laboratori propone pertanto un termine di soli 10 anni. VD vuole invece inserire nell’ordinanza un termine di almeno 30 anni.

BS e H+ ritengono che dal capoverso risulti poco chiaro chi sia autorizzato ad accedere ai dati e BA chiede che questi siano conservati in forma codificata.

Cpv. 3

NE approva il fatto che i laboratori che cessano l’attività abbiano la possibilità di consegnare i loro rapporti all’Ufficio federale.

Cpv. 4

BA vuole che non solo i laboratori, ma anche l’Ufficio federale competente sia tenuto a provvedere, tramite misure tecniche ed organizzative, a che tutti i rapporti di esame e i dati personali siano protetti da accessi non autorizzati (nel caso che l’Ufficio federale dovesse effettivamente conservare gli atti).

Articolo 15 Sostituto del direttore di laboratorio

NE approva la disposizione ed è dell’avviso che la sua logica conseguenza dovrebbe essere l’abolizione del divieto, risultante dall’articolo 3, di affidare la responsabilità del laboratorio ad un supervisore.

Dal momento che per ragioni organizzative e finanziarie solo pochissimi laboratori assumono due persone con il medesimo titolo e che per ragioni di competitività non è molto gradita una cooperazione con altri laboratori, H+ e Ins temono che solo una minima parte dei laboratori sarà in grado di rispettare questa prescrizione. Propongono pertanto che nei laboratori che impiegano più persone con titoli FAMH in specializzazioni differenti sia possibile una reciproca supplenza e che nei laboratori più piccoli, con una sola persona in possesso del titolo richiesto, sia possibile, con l’accordo dell’Ufficio federale, anche una supplenza temporanea da parte di uno specialista riconosciuto.

Articolo 16 Accettazione di mandati

Mentre GenS approva l’articolo, SSGM vuole che esso sia stralciato poiché ritiene che la verifica dell’adempimento delle condizioni potrebbe rivelarsi molto problematica nella prassi e che sia inoltre già disciplinata nel quadro dell’accreditamento.

Diversi partecipanti criticano la disposizione relativa ai medici dai quali i laboratori possono accettare mandati (secondo la lett. a si tratta dei medici che sono abilitati al libero esercizio della professione o