Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 21 pagine
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IPH e USML fanno inoltre osservare che l’utilizzo di pseudonimi non è possibile se allo stesso tempo si richiede una dichiarazione di “consenso informato” contenente dati personali.
IPH vuole che l’ordinanza definisca chiaramente i termini utilizzati in relazione ai requisiti per la codificazione dei dati personali. SBSC esige che il termine “pseudonyme” (versione francese) sia sostituito con “identité codée” o “code”.
Secondo H+ il caso degli esami genetici non è molto diverso da quello degli esami chimici, ematologici, immunologici e microbiologici, per i quali non si utilizzano pseudonimi, nonostante le diagnosi che ne derivano siano talvolta altrettanto gravi di quelle emesse in base agli esami genetici.
PLR è dell’opinione che la protezione dei dati possa essere garantita anche senza anonimizzazione.
Sezione 4: Esecuzione di analisi all’estero Articolo 19
FMH trova molto restrittive le disposizioni sull’esecuzione di esami da parte di laboratori esteri e giudica che pregiudichino la qualità delle analisi nel caso di malattie rare. Secondo SSMI non è ammissibile che in Svizzera vigano disposizioni più severe che all’estero.
FAMH fa notare che secondo la legge sull’assicurazione malattie gli esami eseguiti all’estero non sono prestazioni dell’assicurazione obbligatoria e non sarebbero dunque rimborsati a meno di non figurare nell’Elenco delle analisi con una nota che ne autorizzi l’esecuzione all’estero. Questo fatto dovrebbe essere menzionato in un nuovo capoverso.
Cpv. 1
CNE e IDS esigono che un laboratorio estero possa essere incaricato di eseguire un esame o accettarne in subappalto l’esecuzione solo se garantisce prestazioni conformi con lo stato della scienza e della tecnica. IDS vuole che si aggiunga che anche la situazione giuridica nel Paese in questione deve corrispondere a quella svizzera. Per JU il laboratorio estero deve disporre di un’autorizzazione, rilasciata dall’autorità sanitaria del suo Paese, conforme ai criteri svizzeri.
Cpv. 2
H+, SBSC e SSP reputano troppo breve la scadenza semestrale prevista per le comunicazioni all’Ufficio federale. SSGM vuole che il capoverso sia stralciato, dal momento che l’oggetto di questa disposizione è già disciplinato nell’ambito dell’accreditamento.
Cpv. 3
La maggior parte delle osservazioni corrispondono a quelle relative all’articolo 18 capoverso 3 (v. sopra), che segnalano i pericoli dell’impiego di pseudonimi nella trasmissione di dati personali o la contraddizione esistente tra l’uso di uno pseudonimo e il requisito del “consenso informato” del paziente. GenA chiede inoltre che i laboratori esteri siano obbligati a dichiarare per iscritto di garantire la confidenzialità e la protezione dei dati personali. IDS è del parere che debba essere garantita la possibilità di risalire all’identità dei pazienti che si celano dietro gli pseudonimi impiegati da laboratori svizzeri ed esteri.
Riferendosi all’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione dei dati CNE e IDS non vedono problemi di protezione dei dati nelle relazioni con i membri dell’Unione europea, poiché questi Paesi sottostanno alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE, che corrispondono a quelle del diritto svizzero. In caso di trasmissione di dati personali ad un laboratorio americano potrebbero invece verificarsi problemi.