Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/31: Ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) · 21 pagine

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all’esercizio della professione sotto vigilanza). Santé ritiene poco chiara la disposizione e GenA chiede di renderla più restrittiva prescrivendo anche l’adempimento delle condizioni dell’articolo 13 capoverso 2 LEGU.

GenA propone inoltre di stabilire che i mandati possono essere accettati unicamente se sono presentate una conferma del previo svolgimento di una consulenza genetica e una dichiarazione di consenso del paziente (consenso informato).

Articolo 17 Rapporto

Cpv. 1

SSMI chiede chi sia competente per l’esame dei rapporti. Ins esige che per i laboratori accreditati siano previste procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni e per la presentazione dei rapporti, mentre FAMH chiede di esonerare completamente i laboratori accreditati dall’adempimento della disposizione. SSGM ritiene che queste disposizioni siano già disciplinate nel quadro dell’accreditamento e che possano dunque essere stralciate. BS è dell’opinione che si possa rinunciare a questo provvedimento amministrativo, dal momento che all’Ufficio federale sono attribuite già nell’articolo 9 ampie competenze di controllo.

Cpv. 2

H+ chiede lo stralcio delle lettere c e d, poiché tutti i laboratori svizzeri sono soggetti alla medesima ordinanza e devono dunque a loro volta presentare un rapporto all’Ufficio federale. GenA vuole che sia stralciata la lettera b, dal momento che l’obbligo di informare sui metodi utilizzati rientra già nell’ambito dell’accreditamento (registro STS). JU vuole sapere perché nel rapporto debbano essere indicati anche i metodi utilizzati.

Articolo 18 Subappalti

Per SSGM questa disposizione è irrealistica, poiché molti esami diagnostici possono essere svolti solo in laboratori di ricerca o all’estero e non è quindi sempre possibile effettuare previamente una comunicazione. Nelle loro risposte, BL, SO e AMCS fanno notare che molti subappalti sono affidati a laboratori all’estero e ritengono dunque che gli articoli 18 e 19 potrebbero essere riuniti. PLR e ASSM trovano che si dovrebbe avere la possibilità di affidare subappalti anche a gruppi di ricerca non accreditati.

Cpv. 2

SSGM osserva che quando si affidano subappalti non è sempre possibile effettuare previamente una comunicazione.

Cpv. 3

Molti partecipanti fanno notare che l’utilizzo di uno pseudonimo per la trasmissione di dati personali comporta rischi e svantaggi. L’attendibilità dei risultati ne risentirebbe (VD), importanti informazioni potrebbero andare perse (GenA, GenS, H+, SSGM) o si rischierebbero delle confusioni tra persone (PLR, FAMH, SSMI). SSGM afferma che secondo gli standard internazionali l’anonimizzazione dei campioni e dei moduli d’accompagnamento sarebbe considerata un grave errore, dal momento che farebbe aumentare inutilmente il rischio di uno scambio di campioni e non permetterebbe di avere una visione delle relazioni familiari.

PLR, GenS e H+ temono che a causa dell’utilizzo di pseudonimi non si potrebbero rintracciare i dati di pazienti, privando in questo modo i posteri della possibilità di accedere ai risultati degli esami dei loro familiari.